INALCA JBS (Gruppo Cremonini): COMUNICATO SINDACALE SU GIUDIZIO DEL GIUDICE DEL LAVORO

21 Nov 2010 flai,

FAI CISL e FLAI CGIL in riferimento alla vertenza con INALCA/JBS, a seguito  del provvedimento del Tribunale di Modena, alle dichiarazioni apparse sugli organi di stampa ed al comunicato ultimo della UILA UIL, ritengono necessario fare alcune precisazioni:

1) il giudizio del Tribunale di Modena, non è una sentenza definitiva ma è un provvedimento soggetto ad impugnazione da entrambe le parti;

2) come FAI CISL e FLAI CGIL, il ricorso al Tribunale del Lavoro di Modena per comportamento antisindacale è rivolto contro INALCA/JBS e non certamente contro la UILA  UIL, pertanto, ci sorprende leggere la soddisfazione della UIL  espressa nel suo comunicato del 18 novembre u.s.;

3) il Tribunale del Lavoro di Modena ha riconosciuto solo in parte il nostro ricorso per comportamento antisindacale da parte di INALCA/JBS, poiché, vista la complessità della materia e la difficoltà ad acquisire prove sufficienti, non siamo stati in grado di dimostrare  la piena violazione dell’articolo 28 legge 300/70 (statuto dei lavoratori);

4) Nel merito il Tribunale del Lavoro dichiara antisindacale che l’azienda non ha impedito ma, anzi ha favorito, in occasione del referendum l’affissione di volantini a favore del “SI’” al di fuori degli spazi consentiti, mentre, al contrario, per altre consultazioni con  rigore non ha permesso la pari agibilità;

E’ chiaro, per noi, che il provvedimento del Tribunale del Lavoro di Modena non è esaustivo e non è tutto a favore dell’azienda, come invece si vuol far credere. Pertanto, visto che la legge italiana ci consente di impugnare il provvedimento, come FAI CISL  e FLAI CGIL, percorreremo tutte le istanze previste per fare valere le nostre ragioni e quelle dei lavoratori che rappresentiamo, al fine di raggiungere una chiara sentenza su un contenzioso per noi importante che può creare un precedente preoccupante in materia di corrette relazioni sindacali, in merito al rispetto dei contratti di lavoro ed in merito alle modalità di pagamento dei premi variabili per obiettivi.

Infine, relativamente al contenzioso sulla parte economica, come FAI CISL e FLAI CGIL ribadiamo, che a nostro giudizio, i lavoratori hanno percepito meno salario rispetto a quanto pattuito con l’ultimo contratto aziendale scaduto nel 2008, che non è stato applicato l’articolo 55 del contratto Nazionale di Lavoro, in materia di deroga del contratto aziendale, e che l’accordo siglato dalla sola UIL, a nostro avviso, è peggiorativo rispetto agli accordi precedentemente sottoscritti.

Relativamente al comunicato della UILA UIL, pur volendo evitare sterili polemiche, precisiamo che non corrisponde al vero la dichiarazione che se il Giudice avesse dato ragione al nostro ricorso, i lavoratori avrebbero dovuto restituire 340 euro, in quanto il nostro ricorso lamenta che i lavoratori hanno percepito meno salario di quanto pattuito, quindi al contrario, in caso di nostra vittoria i lavoratori riceverebbero la differenza di quanto non hanno ancora percepito ed inoltre avrebbero versato anche i contributi previdenziali che oggi non hanno ricevuto, poiché i buoni benzina non sono soggetti a contribuzione previdenziale.

In attesa di nuovi sviluppi in merito, che prontamente vi comunicheremo, ed in attesa di incontrarci per discutere della nuova piattaforma per il rinnovo del contratto aziendale porgiamo cordiali saluti.

Modena, 21 novembre 2010

Per FAI CISL  

Per FLAI CGIL

Daniele Donnarumma   Umberto Franciosi
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