02 Feb 2012
INDENNITÀ DI FREQUENZA
E REGOLARITÀ DEL SOGGIORNO
DEL MINORE STRANIERO
di Elisabetta Vandelli
L’indennità di frequenza, istituita dalla Legge n. 289/1990, costituisce un provvedimento assistenziale economico a favore degli invalidi civili minori, con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni della propria età, ovvero dei minori ipoacustici.
Viene riconosciuta per aiutare l’inserimento degli stessi sia in caso di frequenza di scuole, di ogni ordine e grado, asilo nido incluso, sia in caso di partecipazione a centri di riabilitazione.
Detta indennità rappresenta un diritto soggettivo in base alla legislazione vigente in materia di prestazioni sociali.
Gli stranieri regolarmente soggiornanti sono equiparati ai cittadini nell’accesso alle prestazioni sociali, tuttavia l’operatività del principio di parità di trattamento, nell’accesso alle provvidenze economiche che costituiscono diritto soggettivo, viene ristretto ai soli stranieri titolari di “carta di soggiorno”(permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti), in base a quanto disposto ai sensi dell’art. 89, comma 19, della Finanziaria 2001 (Legge n. 388/2000).
La nota dolente è che la “carta di soggiorno” presuppone determinati requisiti, tra i quali: la regolarità del soggiorno nel territorio dello Stato da almeno 5 anni, la titolarità di un permesso di soggiorno per un motivo che consenta un numero indeterminato di rinnovi, ed il possesso di un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari ( almeno pari all’importo dell’assegno sociale ).
Questa differenziazione, fondata sulla tipologia del titolo di soggiorno, appare incoerente innanzitutto rispetto all’art. 2 del Testo Unico Immigrazione, che, riconoscendo la titolarità, in capo allo straniero, dei diritti fondamentali, non detta una disciplina differenziata, fondata sul diverso titolo di soggiorno posseduto. Non solo, ma si pone anche in contrasto con i numerosi strumenti normativi, comunitari e internazionali, che sanciscono un principio di parità di trattamento tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nell’accesso alle tutele sociali.
Questi principi sono stati fatti propri dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 329/2011 del 16 dicembre 2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 80, comma 19, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti), la concessione, ai minori stranieri di Paesi terzi non membri dell’UE, legalmente soggiornanti in Italia, dell’indennità di frequenza di cui all’art. 1 della legge n. 289/1990.
La Consulta ribadisce che, subordinare il beneficio alla “carta di soggiorno”, vanificherebbe infatti la ratio stessa dell’indennità di frequenza poiché, nell’attesa che decorrano i 5 anni di permanenza minima sul territorio nazionale, verrebbero compresse sensibilmente le esigenze di cura e assistenza di soggetti che l’ordinamento dovrebbe invece tutelare.
Inoltre, la stessa riafferma che la legislazione italiana non può ledere i principi fondamentali ed inviolabili che sono volti ad assicurare la realizzazione del diritto fondamentale di ogni individuo alla parità di trattamento, che, in quanto diritto della persona, riguarda la sua sopravvivenza e quindi la sua stessa dignità.
Pertanto la Corte Costituzionale ha definitivamente stabilito, dopo varie pronunce dello stesso tenore, che la predetta indennità spetta anche al minore extracomunitario sprovvisto di “carta di soggiorno”, sancendo, quale unico requisito necessario per il riconoscimento ed il godimento dei benefici assistenziali di sicurezza sociale, la sola legalità del soggiorno.
Di qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art.80, comma 19 della Finanziaria 2001.
Oggi possono, dunque, avere diritto alla prestazione anche i minori stranieri titolari di permesso di soggiorno, di durata comunque non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno del genitore.
Infine, come per le altre provvidenze, nemmeno l’indennità di frequenza può essere negata nel caso in cui il permesso di soggiorno CE sia stato rifiutato per limiti reddituali.