06 Nov 2015
Fonte: inca.it
Il congedo parentale ad ore non può essere utilizzato in aggiunta alle ore di allattamento (due al giorno) previste nel primo anno di vita del bambino. Lo precisa un messaggio dell’Inps appena pubblicato nel quale si sottolinea che il congedo ad ore invece si può usare insieme ai permessi previsti dalla legge 104 (sull’assistenza ai familiari disabili e in caso di disabilità personali).
L’Inps precisa che l’incumulabilità del congedo parentale ad ore ”risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa”.
Il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore – sottolinea l’Inps – ”non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore
per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per bambini differenti.
Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (tre giorni al mese) quando fruiti in modalità oraria”.
04/11/2015