LA NON RESPONSABILITÀ DEL SINDACO PER VIOLAZIONI IN MATERIA SSL

06 Mag 2024 datore di lavoro, responsabilità datore lavoro, salute sicurezza,

Al centro di questa sentenza della Corte di Cassazione c’è l’individuazione del datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni così come definito nell’art. 2 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo cui “per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa”.

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