LA NON RESPONSABILITÀ DEL SINDACO PER VIOLAZIONI IN MATERIA SSL

06 Mag 2024 datore di lavoro, responsabilità datore lavoro, salute sicurezza,

Al centro di questa sentenza della Corte di Cassazione c’è l’individuazione del datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni così come definito nell’art. 2 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo cui “per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa”.

Leggi tutto l’articolo (fonte: puntosicuro.it)

image_print

Articoli correlati

18 Giu 2025 agricoltura

EMERGENZA CALDO, ENTRO FINE GIUGNO L’ORDINANZA DELLA REGIONE. OGGI INCONTRO CON LE PARTI SOCIALI

La Regione Emilia-Romagna ha convocato oggi le parti sociali per discutere la proposta di Ordinanza per vietare il lavoro dalle […]

17 Giu 2025 rischio esposizione alte temperature

CALDO E LAVORO, IN ITALIA È GIÀ EMERGENZA

Con l’aumento delle temperature e la crescita degli eventi climatici estremi, aumentano anche gli infortuni. I sindacati chiedono misure urgenti […]

13 Giu 2025 azienda usl modena

CARCERE SANT’ANNA, SOSPESO LO STATO DI AGITAZIONE DELPERSONALE INFERMIERISTICO. PRIMI RISULTATI RAGGIUNTI

Si è appena concluso l’incontro di stamattina in Prefettura tra Fp Cgil, lavoratori e Azienda Usl sullo stato di agitazione […]