L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER I NEO MAGGIORENNI NATI IN ITALIA

14 Mag 2013

di M. Elisabetta Vandelli

Il cittadino straniero, nato in Italia e che vi abbia ininterrottamente e legalmente risieduto fino ai 18 anni (art. 4, comma 2, Legge 91/92), diviene cittadino italiano se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, presentando la relativa domanda all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza.

Trattasi di un diritto di opzione, riconosciuto al cittadino straniero, che, comunque, non pregiudica il mantenimento della cittadinanza del proprio paese di origine a meno che la legge di questo non vieti la doppia cittadinanza.

La norma summenzionata stabilisce, quali unici presupposti per l’ottenimento della cittadinanza, che l’istante sia nato in Italia e che vi abbia risieduto, ininterrottamente e legalmente, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età.

La nozione di “residenza legale” è contenuta nell’art.1 del D.P.R. 572/93, che ha dato attuazione alla Legge 91/92, e definisce come”legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica”.

Tale definizione risulta alquanto restrittiva, poiché lega il significato di residenza al contemporaneo soddisfacimento del requisito della titolarità di un permesso di soggiorno e del perfezionamento dell’iscrizione anagrafica da parte del minore.

Il regolamento di attuazione D.P.R. 572/93, tuttavia, è una norma di rango inferiore rispetto alla Legge n. 91/92 e, quindi, è ad essa subordinata in caso di contrasto interpretativo. Infatti, come ben hanno spiegato recenti pronunce giurisprudenziali, la nozione di residenza dev’essere in linea con quanto stabilito dall’art. 43 c.c., deve cioè individuare una situazione di fatto implicante l’effettiva ed abituale presenza del soggetto in un determinato luogo. Ovvero, al di là di un’eventuale mancanza di iscrizione nei registri anagrafici, si deve ritenere che il soggetto dimori stabilmente in Italia sin dalla nascita se dimostra documentalmente l’effettiva, abituale, ininterrotta sua presenza sul territorio nazionale.

Il Ministero dell’Interno ha comunque emanato due circolari che chiariscono come, eventuali brevi interruzioni dell’iscrizione anagrafica, non possano comportare il rigetto della domanda volta alla concessione della cittadinanza italiana per i neo maggiorenni nati in Italia. In tal senso ha precisato che dovrà essere dimostrata la presenza sul territorio dello stato da parte dell’istante- anche con certificati medici o altra documentazione- (circolare n. 22 del 7/11/2007). In ogni caso sussiste la possibilità di riconoscere il requisito della “continuità di residenza” anche in caso di brevi, motivate e documentate assenze dal territorio nazionale per motivi di studio, lavoro, o familiari ( circolare n. K60 del 5/1/2007).

In buona sostanza né la tardiva iscrizione anagrafica, né la presenza irregolare dei genitori al momento della nascita, possono essere motivo di rigetto dell’istanza di riconoscimento della cittadinanza del minore, nato in Italia, che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, quando la documentazione prodotta evidenzi inequivocabilmente la permanenza continuativa ed effettiva del minore straniero sul territorio italiano nel periodo contestato.

Anche recenti sentenze sul tema hanno stabilito che”la ratio della norma in questione consiste nell’esigenza di favorire l’acquisto della cittadinanza da parte di persone che, essendo nate nel nostro paese ed avendovi continuativamente abitato, sono integrate nel nostro tessuto sociale, economico e culturale” (Sent. Trib. Imperia n. 1295/2011 V. G.).

 

In tal senso occorre infine rilevare come eventuali interruzioni delle iscrizioni anagrafiche, imputabili ai genitori del neo maggiorenne che fa’ richiesta di cittadinanza ai sensi dell’art. 4, comma 2, L.91/92, non rilevino ai fini della decisione.

Così come anche stabilito dalla Corte di Appello di Napoli che nella sentenza n.1486/2012 ha precisato che “per gli impegni presi dallo Stato Italiano in tema di protezione del minore e che per un principio di negazione di una sorta di nemesi storica, non possono imputarsi al minore, nato in Italia e figlio di genitori stranieri, gli inadempimenti di questi ultimi circa i permessi di soggiorno e/ o le formalità anagrafiche, sicché deve venire in rilievo la situazione di effettiva (e, quindi, legale) residenza del minore da dimostrare …da fatti significativi di una durevole e stabile permanenza nel territorio sin dalla nascita ed inserimento nel tessuto socio-culturale…”.

Si viene così a configurare un vero e proprio diritto soggettivo del neo maggiorenne all’acquisizione della cittadinanza italiana. Ossia, in tale ambito, dimostrata la “continuità di residenza”, l’unica causa preclusiva alla concessione della cittadinanza può essere soltanto la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza dello Stato.

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