13 Mag 2015
Con la circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 maggio 2015 viene reso operativo il comma 8 dell’articolo 27 quater del D. Lgs. 286/98, articolo che regola l’ingresso in Italia dei lavoratori altamente qualificati (ovvero titolari della c.d. Carta Blu UE).
Gli stranieri altamente qualificati ai sensi dell’art. 27 quater, possono entrare in Italia con una procedura semplificata, al di fuori delle quote, ovvero senza alcun limite numerico. Si tratta di una procedura che richiede in generale la presentazione di una domanda di nulla osta al lavoro (modello BC) da parte del datore di lavoro e la trasmissione della stessa allo Sportello Unico attraverso l’apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dell’Interno https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp
Il comma 8 dell’art. 27 quater prevede però la possibilità, per il datore di lavoro, di sostituire la richiesta di nulla osta con una mera comunicazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione della proposta di contratto di soggiorno o dell’offerta vincolante di lavoro. La procedura così semplificata è però per legge riservata solo per a quei datori di lavoro che abbiano sottoscritto col Ministero dell’Interno, d’intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un apposito Protocollo d’Intesa, nel quale si impegnano a garantire la sussistenza dei requisiti in esso previsti.
Tale ulteriore semplificazione grazie alle disposizioni dettate con la circolare appena adottata, diventa da oggi operativa, anche se al momento limitata solo ai datori di lavoro che intendano stipulare il contratto di soggiorno e non a quelli che, invece, rientrano nell’ipotesi dell’offerta vincolante di lavoro.
Sottoscrivendo il protocollo il datore di lavoro garantisce:
– l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria;
– che i lavoratori di cui si comunica l’ingresso siano in possesso del titolo di istruzione superiore rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa “dichiarazione di valore”, rilasciata dalla competente Autorità consolare e verificata all’atto del rilascio del visto;
– che la proposta contrattuale sia relativa a qualifiche professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione delle professioni ISTAT – CP 2011 – e successive modificazioni;
– il possesso del riconoscimento delle qualifiche professionali per le professioni regolamentate, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206.
Inoltre, il datore di lavoro dovrà autocertificare il possesso della capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri derivanti dall’assunzione in Italia del personale richiesto e, in particolare, la capacità economica di corrispondere l’importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (circa 25.000 euro).
Le richieste di sottoscrizione del Protocollo devono pervenire all’indirizzo segreteria.dcpia@interno.it. La sottoscrizione del Protocollo consentirà di avvalersi della procedura semplificata utilizzando il Modulo CBC, una volta ottenuta la password di accesso, registrandosi come utenti privati, sul sistema di inoltro telematico delle istanze https://nullaostalavoro.interno.it.
La procedura semplificata non prevede alcun parere da parte delle Direzioni Territoriali del Lavoro, ma solo una preventiva verifica da parte del questore dell’assenza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero ai sensi dell’art. 31, 1° co., del regolamento di attuazione (D.P.R. 394/1999 e successive modifiche).
Per consentire al lavoratore straniero di richiedere il visto di ingresso, la circolare ricorda che il datore di lavoro dovrà controllare lo stato di avanzamento dell’istanza collegandosi sul sito www.interno.it alla pagina https://nullaostalavoro.interno.it. Allorquando risulterà che la domanda è in attesa del visto dall’Autorità consolare, il lavoratore extracomunitario dovrà recarsi presso la Rappresentanza diplomatica competente del proprio Paese per richiedere il visto d’ingresso.
La circolare rammenta infine che, entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio nazionale, il lavoratore, unitamente al datore di lavoro, dovrà recarsi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per effettuare la richiesta di permesso di soggiorno, esibendo la necessaria documentazione completa, indicata nelle istruzioni allegate alla modulistica.
A seguito della stipula del contratto di soggiorno e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, al lavoratore verrà rilasciato un permesso di soggiorno in formato elettronico recante la dicitura “carta blu UE” con durata biennale in caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi negli altri casi.
CHI SONO I TITOLARI DI CARTA BLU UE?
Vengono considerati altamente qualificati gli stranieri che sono in possesso:
a) di un titolo di istruzione superiore rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore post-secondaria di durata almeno triennale. Oltre a tale requisito è necessario anche il possesso di una qualifica professionale superiore rientrare nei “livelli 1 e 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011” (rinvenibili nel sito http://cp2011.istat.it/).
b) limitatamene all’esercizio delle professioni regolamentate, dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 206/2007.
Ulteriore condizione prevista per tali ingressi è che i lavoratori stranieri siano assunti con un contratto di almeno un anno per l’esercizio di prestazioni lavorative da svolgersi per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica.