LAVORATORI DISTACCATI. LA CORTE UE CHIARISCE LA NOZIONE DI TARIFFE MINIME SALARIALI

12 Mar 2015

 

Un’importante sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in una causa promossa dal sindacato finlandese “Sähköalojen ammattiliitto” contro la società polacca ESA, chiarisce la nozione di «tariffe minime salariali» dei lavoratori distaccati.

La direttiva 96/71/ relativa al distacco dei lavoratori prevede che, in materia di tariffe minime salariali, le condizioni di lavoro e di occupazione garantite ai lavoratori distaccati siano fissate dalla normativa dello Stato membro ospitante e/o, nel settore edile, dai contratti collettivi dichiarati di applicazione generale nello Stato membro ospitante.

La legge finlandese relativa al distacco dei lavoratori prevede che il salario minimo sia una retribuzione determinata sulla base di un contratto collettivo di applicazione generale.

La Elektrobudowa Społka Akcyjna («ESA»), una società polacca, ha concluso, in Polonia e secondo il diritto polacco, contratti di lavoro con 186 lavoratori prima di distaccarli presso la sua succursale finlandese per l’esecuzione di lavori di elettrificazione sul cantiere della centrale nucleare di Olkiluoto, nel comune di Eurajoki in Finlandia. I lavoratori, sostenendo che l’ESA non aveva concesso loro la retribuzione minima spettante in base ai contratti collettivi finlandesi di applicazione generale conclusi per le branche dell’elettrificazione e degli impianti tecnici di edificio, hanno individualmente ceduto i propri crediti al Sähköalojen ammattiliitto (sindacato finlandese del settore dell’energia elettrica) affinché quest’ultimo ne garantisse la riscossione.

Nella sentenza del 12 febbraio 2015 (causa C-396/13), la Corte constata che la legittimazione ad agire del sindacato “Sähköalojen ammattiliitto” è disciplinata dal diritto processuale finlandese e che risulta senza ambiguità dalla direttiva sul distacco dei lavoratori che le questioni vertenti sulle tariffe minime salariali sono disciplinate, qualunque sia la legge applicabile al rapporto di lavoro, dalla normativa dello Stato membro ospitante, ossia, nel caso di specie, la Finlandia.

La Corte rileva che non sussiste alcun motivo che possa rimettere in discussione l’azione promossa dal sindacato.

La Corte ricorda poi che la direttiva persegue un duplice obiettivo: da un lato, mira a garantire una leale concorrenza tra le imprese nazionali e quelle che svolgono una prestazione di servizi transnazionale, e, dall’altro, ha lo scopo di garantire ai lavoratori distaccati l’applicazione di un nucleo di norme imperative di protezione minima dello Stato membro ospitante. Tuttavia, la Corte sottolinea che la direttiva non ha armonizzato il contenuto sostanziale di tali norme, sebbene essa fornisca talune informazioni in merito. (Fonte: Inca Europa)

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