LAVORO. BELGIO DEFERITO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE: DISCONOSCE I DOCUMENTI DEI LAVORATORI IN DISTACCO ATTESTANTI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VERSATI IN UN ALTRO STATO MEMBRO

15 Apr 2015

  di Ciro Spagnulo

Il Belgio disconosce illegittimamente i documenti di lavoratori mobili attestanti i contributi previdenziali versati in un altro Stato Membro. Per questo motivo la Commissione europea l’ha deferito davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Il caso riguarda più precisamente il cosiddetto “documento portatile A1”, che è il formulario che certifica la legislazione applicabile al lavoratore. Per il distacco detto documento attesta che il lavoratore resta assicurato ai fini previdenziali nel Paese in cui ha sede l’impresa distaccante. “In conformità con il diritto comunitario, e come più volte confermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, gli altri Stati membri sono tenuti ad accettare questi documenti, a meno che non siano stati ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro di emissione”, precisa un comunicato stampa della Commissione Europea. Ma le norme attualmente in vigore in Belgio consentono ai suoi istituti di previdenza di non riconoscere il formulario, e quindi di assoggettare i lavoratori in distacco alle proprie regole. Per questo motivo la Commissione europea ha deciso di deferire il Belgio davanti alla Corte di giustizia. “Per prevenire eventuali abusi e frodi”, spiega la Commissione europea, “la legislazione comunitaria contiene già una serie di norme che permettono il controllo della validità dei documenti in questione. Queste regole specificano il tempo entro il quale gli altri Stati membri devono rispondere alle richieste di verifica e prevedono una procedura di conciliazione in caso di disaccordo. Tuttavia, la legge belga, consente alle autorità locali di decidere unilateralmente di non riconoscere i certificati di altri Stati membri, senza l’uso di questa procedura”. Tale decisione fa seguito al “parere motivato” già trasmesso al Belgio su questo stesso argomento la Commissione aveva già inviato nel settembre 2014 un “parere motivato“, ma senza esito.

SCHEDA/IL DISTACCO

Distacco la fattispecie del distacco si verifica nel caso in cui un datore di lavoro in uno Stato membro (” Stato d’invio”) invii uno o più dipendenti a lavorare in un altro Stato membro (“Stato di occupazione”). Questi dipendenti sono detti lavoratori distaccati. In base alla normativa comunitaria i lavoratori che si spostano sul territorio dell’Unione europea devono essere soggetti a un’unica legislazione in materia di sicurezza sociale. Il regime di sicurezza sociale applicabile a chi si sposta da uno Stato membro ad un altro per ragioni professionali è, in via generale, quello stabilito dalla legislazione dello Stato membro di occupazione. Il distacco costituisce una delle ipotesi di deroga al predetto principio poiché in tale fattispecie il lavoratore resta assoggettato alla legislazione dello Stato di provenienza per tutta la durata del distacco.

Il lavoratore mantiene l’assoggettamento alla legislazione previdenziale del Paese in cui opera normalmente (Stato di invio). In tal modo il lavoratore ha l’indubbio vantaggio di mantenere una posizione assicurativa unica evitando, al momento del pensionamento, gli svantaggi derivanti da una carriera assicurativa frammentata che comporterebbe inevitabilmente complicazioni amministrative per il disbrigo della pratica di pensionamento.

Il datore di lavoro è esonerato dal versamento dei contributi previdenziali nello Stato di occupazione.

Condizioni per il distacco: Per evitare un utilizzo improprio di tale istituto e per prevenire possibili abusi la normativa comunitaria ha previsto una serie di condizioni che devono sussistere affinché si configuri un’ipotesi di distacco legittimo (art. 12 del Regolamento CE n. 883/2004).

Tali condizioni sono:

che il datore di lavoro distaccante eserciti abitualmente l’attività nello Stato di invio;

che l’attività del lavoratore distaccato nello Stato di destinazione sia svolta per conto del datore di lavoro;

che la durata di tale lavoro non superi i 24 mesi;

che il lavoratore non venga inviato in sostituzione di un altro lavoratore giunto al termine del distacco.

Durata del distacco: la durata massima del distacco è di 24 mesi. Distacchi superiori al termine prestabilito possono essere autorizzati soltanto previo accordo tra le autorità competenti degli Stati membri interessati (art. 16 Regolamento CE n. 883/2004)

Formulario: Il documento portatile A1 è il formulario che certifica la legislazione applicabile al lavoratore. Per il distacco detto documento attesta che il lavoratore resta assicurato ai fini previdenziali nel Paese in cui ha sede l’impresa distaccante.

Regolamenti comunitari

La normativa comunitaria non crea un sistema previdenziale europeo ma coordina le normative dei vari sistemi previdenziali nazionali, in modo da garantire la tutela dei diritti di sicurezza sociale dei lavoratori migranti e l’esercizio del diritto alla libera circolazione dei cittadini europei.

La regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale è immediatamente e direttamente applicabile ai Paesi che fanno parte dell’Unione europea.

Di seguito si riportano i principali regolamenti comunitari che disciplinano la materia:

REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (versione consolidata del 08.01.2013);

REGOLAMENTO (CE) N. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (versione consolidata del 08.01.2013). (Fonte: INPS)

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