L’ESIBIZIONE DEL PARERE DEL COMITATO PER I MINORI STRANIERI NON GRAVA SUL NEOMAGGIORENNE

12 Mar 2015

di Ciro Spagnulo

Non grava sul minore che ha compiuto la maggiore età produrre unitamente all’istanza di rilascio del permesso di soggiorno il parere del Comitato per i minori stranieri. Lo ha ribadito il TAR dell’Emilia Romagna con la sentenza n.145/2015. Nonostante la guirisprudenza, continuano a ripetersi i casi di rigetto da parte delle Questure delle istanze di rilascio del permesso di soggiorno ai neomaggiorenni per l’omessa esibizione del parere favorevole del Comitato per i minori stranieri, previsto dal comma 1-bis dell’art. 32 del Testo Unico Immigrazione. L’art.32 del D.lgs. n.286/1998 disciplina, tra le altre cose, il rilascio del titolo di soggiorno al minore straniero non accompagnato che abbia raggiunto la maggiore età. Stabilisce, in particolare, che al compimento della maggiore età può essere rilasciato ai minori stranieri non accompagnati sottoposti a tutela o affidati un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non prevede però che spetti al neomaggiorenne produrre il parere favorevole del Comitato. E, infatti, il TAR annulla il decreto della Questura di Modena del 19 giugno 2014, recante il rigetto dell’istanza di rilascio al ricorrente, cittadino albanese, di un permesso per attesa occupazione, con la seguente motivazione: …come rilevato dalla giurisprudenza, quella del pronunciamento del Comitato per i minori stranieri costituisce fase endoprocedimentale facente capo all’Amministrazione procedente e non anche di formalità posta a carico dell’istante, sicché non spetta a quest’ultimo richiedere il relativo parere (v. TAR Liguria, Sez. II, 15 novembre 2012 n. 1441); che si presenta pertanto illegittimo il diniego fondato unicamente sulla mancata esibizione, in allegato alla domanda, del parere favorevole del Comitato per i minori stranieri, con conseguente accoglimento del ricorso, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione, chiamata ad acquisire il parere in questione e ad effettuare tutte le ulteriori verifiche necessarie…”.

SENTENZA TAR EMILIA ROMAGNA

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