LIBERTA' RELIGIOSA E DIRITTI ALTRUI

29 Gen 2013

 

di M. Elisabetta Vandelli

La Corte Europea Dei Diritti Dell’Uomo, con la sentenza del 15 gennaio 2013, Eweida and others v. United Kingdom, è intervenuta sulla questione delle limitazioni alla libertà di manifestazione del proprio credo religioso e alla sue conseguenti manifestazioni nelle relazioni lavorative, orientandosi nel senso del rispetto della laicità e contro le invadenze religiose, in applicazione di quanto è previsto all’art 9 della CEDU: “Libertà di pensiero, di coscienza e di religione”.

La Corte di Strasburgo ha dato ragione alla ricorrente, Nadia Eweida, dipendente della British Airways, che non si era adeguata alle regole interne, valide per tutti i dipendenti, e aveva esibito una catenina con un crocifisso sopra la divisa di servizio. La Corte ha ravvisato che nelle norme interne della British Airways vi sia una violazione alla libera manifestazione del credo religioso, e quindi del diritto fondamentale alla libertà religiosa, in quanto non rispondente a finalità legittime, ritenendo prevalente, nelle circostanze dello specifico caso, sull’interesse del datore di lavoro a proteggere la propria “immagine” mediante l’imposizione di una divisa di servizio, quello della libertà religiosa della dipendente.

All’ interno della stessa sentenza la Corte Europea dei Diritti dell’ Uomo si pronuncia anche in merito ad altri due ricorsi, riuniti nel medesimo giudizio, valutando se vi siano anche forme vietate di discriminazione indiretta.

Ai sensi dell’art 14 CEDU, infatti, viene sancito il principio di non discriminazione come manifestazione del più generale principio di eguaglianza.. Sulla base di quest’ultimo, situazioni simili devono essere trattate in modo uguale mentre situazioni diverse in modo differente. In caso contrario, e in assenza di ragionevoli giustificazioni, il trattamento deve considerarsi discriminatorio, con particolare riferimento alle discriminazioni fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche. Proprio rispetto a tali circostanze, la Corte appare sempre più orientata a condannare gli Stati membri laddove non sia possibile giustificare politiche che danno vita a discriminazioni indirette.

Pertanto, in merito alle discriminazioni fondate sull’ orientamento sessuale, le coppie formate da persone appartenenti allo sesso sesso hanno diritto, come le coppie eterosessuali, a forme di protezione delle loro relazioni familiari. La Corte è chiara nell’ affermare ciò quando stabilisce chel diritto alla manifestazione della libertà religiosa del lavoratore trova un limite nel divieto di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale. Nel caso di specie, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che non potesse sussistere un diritto dell’ufficiale di stato civile che lo esentasse dal celebrare le unioni tra persone del medesimo sesso. Così come non ha parimenti ritenuto che il diritto alla libertà religiosa invocato dal un altro ricorrente, terapista psico-sessuale, per non offrire i propri servizi a coppie omosessuali, potesse essere prevalente sul divieto di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale.

Anche la Corte di Cassazione Italiana si è espressa su una materia analoga con la sentenza n. 601/2013, depositata l’ 11 gennaio 2013, e ha stabilito che ritenere dannoso per un bambino il fatto di crescere in una coppia gay sia un “pregiudizio”.

La sentenza italiana ribadisce il fondamentale principio del divieto di discriminazioni basate sull’orientamento sessuale

Pertanto il genitore omosessuale non può perdere l’affido del figlio che vive con lui e il compagno poiché l’ affido condiviso costituisce oggi la regola generale, cui può derogarsi unicamente quando la sua applicazione sia “pregiudizievole per l’interesse del minore” richiedendosi, quale prova, secondo la più recente giurisprudenza, l’eventuale insostenibilità della situazione per il minore.

 

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2562&l=it

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cedu_15012013.pdf

image_print

Articoli correlati

02 Mag 2025 castelnuovo rangone

REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025, SE NE PARLA A CASTELNUOVO RANGONE IL 9 MAGGIO

Incontro a Castelnuovo Rangone venerdì 9 maggio per parlare dei 5 referendum lavoro e cittadinanza dell’8-9 giugno prossimi e per […]

02 Mag 2025 1 maggio

1° MAGGIO 2025: UNITI per un LAVORO SICURO

“UNITI per un LAVORO SICURO”. È lo slogan scelto da Cgil, Cisl, Uil per celebrare quest’anno il Primo Maggio. A […]

02 Mag 2025 il voto è la nostra rivolta

REFERENDUM 2025. IL VOTO E’ LA NOSTRA RIVOLTA!

Si voterà nelle giornate dell’8 e 9 giugno 2025 per i 5 quesiti referendari su LAVORO e CITTADINANZA per i […]