13 Gen 2014
di Ciro Spagnulo
Con la sentenza n. 1176/2013 dd. 28 dicembre 2012 il TAR Lombardia, sezione di Brescia, ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla locale Associazione Muhammadiah contro il Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune nelle parti in cui contesta “l’omessa considerazione delle esigenze della comunità di fede islamica in termini di servizi religiosi”, tenendo in considerazione solo quelle di fede cattolica, “sia per il regime urbanistico impresso all’immobile adibito a propria sede”.
Sull’omessa considerazione delle omesse esigenze delle fedi diverse da quella cattolica, il TAR afferma che è accertata ed è in contrasto con quanto prevede la legge regionale della Lombardia n. 12/2005 nella redazione del PGT. Scrivono i giudici amministrativi: . “…nel redigere il Piano dei servizi sono stati considerati soltanto i servizi religiosi collegati alla Chiesa cattolica. Per contro, la presenza in Brescia di comunità di cittadini di religione musulmana è dato notorio a livello locale e nazionale”, scrive il TAR. Pertanto, ” la delibera di approvazione del PGT va… annullata nella parte in cui omette di apprezzare, attraverso una corretta e completa istruttoria, quali e quante realtà sociali espressione di religioni non cattoliche, in ispecie islamiche, esistano nel Comune, di valutare le loro istanze in termini di servizi religiosi e di decidere motivatamente se e in che misura esse possano essere soddisfatte nel Piano dei servizi”.
Il TAR boccia anche il regime urbanistico impresso all’immobile adibito a propria sede dall’associazione islamica (regime urbanistico che avrebbe limitato le possibilità di intevento sull’edificio, ndr). Il Comune aveva eccepito il diritto dell’associazione a ricorrere nel merito, ma, scrive il TAR, il ricorso “è ’fondato e va accolto… Secondo principio giurisprudenziale costantemente ribadito, che come tale non richiede citazioni, la discrezionalità di cui l’ente locale dispone in sede di pianificazione urbanistica è sindacabile nella presente sede di legittimità ove, in concreto, si traduca in scelte manifestamente illogiche ed arbitrarie. Nel caso concreto, poi, l’art. 59 delle NTA, che classifica gli ambiti territoriali, include nei nuclei di antica formazione anche una serie di edificazioni definibili come “moderne”, limitare però al “primo sviluppo industriale” e al liberty e al razionalismo dei primi decenni del XX secolo. E’ concetto che con tutta evidenza non si presta a ricomprendere l’edificio sede dell’associazione ricorrente… che non presenta all’apparenza alcun pregio tale da farlo ritenere meritevole di inclusione in tale categoria… In proposito il Comune deduce che la classificazione deriverebbe da caratteristiche proprie non già del singolo edificio in parola, ma della zona in cui esso è inserito”, ma “nella tavola di Piano delle regole… da cui ciò si dovrebbe desumere non è dato riscontrare alcuna giustificazione di tale scelta, che contrasta come detto in modo netto con la tipologia dell’immobile”.
Il Comune ha provato ad eccepire il diritto dell’associazione a proporre il ricorso “in quanto non rappresentativa di tutti i fedeli islamici e dotata di una propria idonea sede”, ma il TAR ha considerato infondata la relativa eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione. “Per principio generale del processo amministrativo, infatti, l’associazione esponenziale di una data categoria di consociati è senz’altro titolare di legittimazione ed interesse ad impugnare gli atti amministrativi i quali introducano un assetto di interessi ritenuto in contrasto con quanto accordato dalle norme alla categoria di riferimento: per tutte, di recente, C.d.S. sez. V 23 luglio 2013 n°3953”. Ciò premesso, il TAR afferma ancora che “la qualifica di ‘associazione esponenziale’ va ad avviso del Collegio senz’altro riconosciuta in capo alla odierna ricorrente, costituita… già dal 1997 e titolare di una sede di apprezzabili dimensioni e importanza…, il che rende del tutto credibili le sue, peraltro non contestate, affermazioni di lunga ed effettiva attività nel contesto sociale bresciano…”. Conclude, quindi, che “non rileva poi quanto afferma il Comune…, ovvero che la ricorrente non avrebbe il “monopolio” delle attività religiose e non rappresenterebbe l’intera comunità musulmana. E’ infatti dato di comune esperienza che non tutte le religioni sono organizzate, come la Chiesa cattolica, secondo una struttura piramidale con una autorità di vertice, e che anzi in ordinamenti democratici come il nostro il pluralismo delle associazioni rappresentative di una data realtà sociale è del tutto normale e fisiologico. Restringere quindi la legittimazione ai soli gruppi sociali organizzati in via unitaria significherebbe quindi, in fatto, negare la tutela giurisdizionale ad un vasto insieme di interessi”.
La sentenza ha scatenato la reazione rabbiosa della Lega Nord (e non solo).
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