L’UNAR: un criterio di anzianità di residenza ai fini dell’accesso ai benefici sociali può costituire una forma di discriminazione indiretta a danno degli stranieri vietata dal diritto europeo/Asgi

30 Nov 2009

La presa di posizione dell’UNAR sulla legge regionale del FVG n. 12/2009 relativa al beneficio della “carta famiglia”, a seguito della sollecitazione e dell’esposto presentati dall’ASGI

 

Con l’art. 11 comma 13 della  legge regionale  F.v.g. n. 12 dd. 23 luglio 2009,  è stato modificato il requisito soggettivo di anzianità di residenza ai fini dell’accesso al beneficio sociale denominato “Carta Famiglia” previsto dalla Legge Regionale F.v.g. 7 luglio 2006, n. 11 (“Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità”). Tale requisito di anzianità di residenza, previsto nel testo originario della legge n. 11/2006 nel termine di  “almeno un anno in regione”, è stato portato ad “almeno otto anni in Italia di cui uno in regione”.

La “Carta Famiglia” è un beneficio socio-assistenziale che attribuisce al titolare (genitore con almeno un figlio  a carico) il diritto soggettivo all’applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e tariffe o nell’erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, ovvero di particolari imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria ( art. 10 commi 2 e 5 L.r. n. 11/2006).

Su sollecitazione dell’ASGI, l’UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), l’Autorità nazionale per il contrasto alle discriminazioni razziali prevista dal d.lgs n. 215/03 attuativo della direttiva europea n. 2000/43, ha inviato una propria presa di posizione al Presidente del Consiglio regionale del FVG. Nella missiva, l’UNAR sottolinea che la normativa regionale  “potrebbe concretizzare, dunque, l’ipotesi di una discriminazione indiretta (…) nei confronti di cittadini comunitari o extracomunitari titolari di pds di lungo soggiorno o carta di soggiorno o ancora di rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria”. Tale discriminazione consisterebbe nel prevedere un’anzianità di residenza tale da porre i “non autoctoni” in una posizione di svantaggio particolare e sproporzionato rispetto ai cittadini italiani, integrando così gli estremi del concetto di discriminazione indiretta o dissimulata vietata dal diritto europeo (Trattato CE, Convenzione europea sui diritti dell’Uomo e, specificatamente, Direttive 2000/43 e 2000/78)”. Ugualmente, l’UNAR rileva che il divieto di discriminazioni indirette o dissimulate, fondate cioè su criteri apparentemente neutri in quanto applicabili a tutti, ma che  hanno un impatto sproporzionato  a danno dei cittadini stranieri rispetto a quelli nazionali, deve essere un criterio interpretativo anche del principio di parità di trattamento contenuto nella legislazione nazionale sull’immigrazione. Di conseguenza, secondo l’UNAR,  la normativa regionale del fvg  potrebbe, dunque,  porsi in contrasto con quella nazionale sull’immigrazione, che definisce dei principi fondamentali vincolanti anche per il legislatore regionale.

 A seguito dell’approvazione della legge regionale, l’ASGI ha inviato un esposto alla Commissione Europea chiedendo che venga avviata una procedura di infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi comunitari in relazione ai profili di contrasto con il diritto europeo della nuova normativa approvata dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia in materia di requisiti di accesso al beneficio sociale della “Carta famiglia”.

Nell’ esposto, l’ASGI sostiene che il requisito di anzianità di residenza in Italia per almeno otto anni, introdotto dalla L.r. n. 12/2009 ai fini dell’accesso al beneficio socio-assistenziale della “Carta Famiglia”, costituisce una forma di discriminazione indiretta o dissimulata a danno dei cittadini stranieri residenti nel territorio della Regione F.v.g., in quanto è suscettibile di operare principalmente a loro danno.

 Per tale ragione, l’ASGI ritiene che tale discriminazione sia illegittima in quanto vietata dal diritto comunitario, almeno con riferimento a quelle categorie di cittadini migranti protette dal diritto comunitario medesimo (cittadini comunitari e loro famigliari, titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, rifugiati e titolari della protezione sussidiaria).

 

VEDI ANCHE:

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=692&l=it

Fonte: Asgi, 28.11.2009

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