MINI-JOB. LA CORTE UE CHIARISCE I DIRITTI PREVIDENZIALI DEI MIGRANTI CHE SVOLGONO PICCOLI LAVORI OCCASIONALI

13 Mag 2015

 

Un cittadino residente in uno Stato membro, e che per alcuni giorni al mese svolge un lavoro occasionale in un altro Stato membro, è assoggettato alla normativa dello Stato di occupazione tanto nei giorni in cui egli svolge effettivamente l’attività subordinata, quanto in quelli in cui non la svolge.

Il cittadino in questione può tuttavia ricevere dallo Stato di residenza le altre prestazioni previdenziali, nello specifico le prestazioni di vecchiaia e gli assegni familiari, se queste non sono già fornite dallo Stato di occupazione (come nel caso dei mini-job tedeschi).

Queste, in sintesi, le conclusioni cui è giunta la Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C‑382/13 che opponeva, da un lato, tre cittadini olandesi che svolgevano per alcuni giorni lavori occasionali in Germania (mini-job), e dall’altro, l’ente previdenziale dei Paesi Bassi SVB.

Il primo caso riguarda la sig.ra Franzen, che riceveva nei Paesi Bassi assegni familiari per sua figlia. Nel 2001 la signora svolgeva un’attività come parrucchiera per venti ore alla settimana in Germania, continuando a risiedere nei Paesi Bassi. Poiché i redditi provenienti da tale attività erano di modesta entità, essa era assicurata in Germania soltanto contro gli infortuni sul lavoro, senza accesso a nessun altro regime previdenziale tedesco. L’ente previdenziale dei Paesi Bassi SVB le ha revocato il diritto agli assegni familiari ritenendo che, ai sensi del regolamento 1408/71 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, alla sig.ra Franzen si dovesse applicare soltanto la normativa tedesca, e non quella del regime previdenziale olandese.

Il secondo caso riguarda la moglie del sig. Giesen, che ha lavorato diversi anni in Germania in qualità di “Geringfügig Beschäftigte”, ossia come persona che esercita un’attività lavorativa di minore entità, per non più di due o tre giorni al mese. Nel 2006, quando il sig. Giesen ha presentato al SVB una domanda di pensione di vecchiaia e di assegno per il coniuge, l’ente previdenziale ha ridotto l’assegno per il coniuge del 16% in quanto, nel periodo in cui la moglie del sig. Giesen ha lavorato in Germania, essa non era assicurata ai fini previdenziali nei Paesi Bassi.

Il sig. van den Berg, infine, ha svolto anche lui un’attività in Germania, prima nel 1972 e poi tra il 1990 e il 1994, sempre solo per brevi periodi. Poiché il suo reddito era troppo basso, non era tenuto al versamento di contributi in Germania. Quando nel 2008 il sig. van den Berg ha presentato una domanda di pensione di vecchiaia, il SVB gli ha applicato una riduzione del 14% in considerazione del fatto che, per oltre sette anni, il sig. van den Berg non è stato assicurato nei Paesi Bassi.

Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, il residente di uno Stato membro che lavora per alcuni giorni al mese sulla base di un contratto di lavoro occasionale nel territorio di un altro Stato membro, è assoggettato alla normativa dello Stato di occupazione tanto per i giorni in cui egli svolge un’attività subordinata, quanto per quelli in cui non la svolge.

Ciò nonostante la Corte ha altresì stabilito che, in simili circostanze, un lavoratore migrante assoggettato alla normativa dello Stato membro di occupazione, può ricevere, in forza di una normativa nazionale dello Stato di residenza, le prestazioni relative al regime di assicurazione vecchiaia e gli assegni familiari di quest’ultimo Stato. (Fonte: Osservatorio Inca Cgil Europa)

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