Negate le misure alternative alla detenzione cautelare alla minorenne rom accusata di aver rapito una neonata a Ponticelli (Napoli)/Asgi

01 Dic 2009

Le motivazioni del rigetto suscitano polemiche per l’utilizzo da parte del Tribunale per i minori di Napoli di affermazioni che rimandano a stereotipi e pregiudizi etnici nei confronti della popolazione Rom in generale

 
 

Il Tribunale per i Minorenni di Napoli, in sede di appello al riesame, ha respinto l’istanza di scarcerazione di A.V., la quindicenne Rom accusata di avere rapito una neonata a Ponticelli (NA) nel maggio 2008, avvenimento che scatenò la devastazione dei campi rom di Ponticelli.

La minorenne Rom è stata condannata in primo grado alla pena detentiva di anni 3 e 8 mesi, sentenza poi confermata in appello. E’  tuttora pendente il ricorso in  Cassazione. 
La decisione del Tribunale per i Minorenni di Napoli ha suscitato perplessità e sconcerto presso il collegio di difesa dell’accusata, nonché presso  organizzazioni di tutela dei diritti dei Rom, per il ricorso da parte del collegio giudicante ad affermazioni che sembrano rimandare a pregiudizi e stereotipi di matrice etnico- razziali nei confronti della popolazione Rom in generale.

Nel rigettare l’istanza di scarcerazione, infatti, il collegio giudicante ha ritenuto che continuino a sussistere i presupposti per la custodia cautelare derivanti dal pericolo di fuga e di recidiva in conseguenza del fatto che “l’appellante (sarebbe) pienamente inserita negli schemi tipici della cultura rom” per cui “sia il collocamento in comunità che la permanenza in casa risultano, infatti, misure inadeguate anche in considerazione della citata adesione agli schemi di vita Rom, che per comune esperienza determinano nei loro aderenti il mancato rispetto delle regole”. L’esame della situazione personale dell’interessata viene così filtrata attraverso la sua  adesione a schemi di vita tipicizzati del popolo cui essa appartiene,  che sarebbero caratterizzati in generale e tout court dal mancato rispetto delle regole. A detta del collegio di difesa, sembrerebbe dunque configurarsi nel giudizio della Corte un pericoloso principio per cui la mera appartenenza al gruppo etnico rom renderebbe di per sé inconciliabile l’applicazione delle misure cautelari a prescindere da una seria valutazione su basi personali ed individuali, mediante invece l’utilizzo di una “categorizzazione” o “profilo etnico”.
Secondo l’organizzazione “Soccorso legale” di Napoli, la decisione del Tribunale dei Minorenni  aggiunge un ulteriore tassello alla violazione dei diritti fondamentali alla difesa che sarebbero stati compiuti  nel corso del procedimento penale a carico della minorenne rom.

Fonte: Asgi, 30.11.2009

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