12 Dic 2012
Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso presentato congiuntamente da un’ infermiera professionale di Paese terzo non membro UE e da ASGI e Avvocati per Niente ONLUS contro l’Azienda Ospedaliera di Lecco e l’Azienda Sanitaria Regionale delle Marche per aver indetto queste ultime bandi di concorso per l’assunzione di infermieri prevedendo il requisito della cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione europea. ed escludendo dunque gli infermieri di nazionalità extracomunitaria, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo di cui all’art. 9 d.lgs. n. 286/98 (lungosoggiornanti) ovvero del permesso di soggiorno per ‘lavoro infermieristico’ di cui all’art. 27 d.lgs. n. 286/98. Secondo il Tribunale di Milano viene a costituire una violazione dell’art. 2 c. 3 d.lgs. n 286/98, che dispone un principio di parità di trattamento il quale, in osservanza della citata Convenzione OIL n. 143/1975, deve estendersi anche alla fase dell’accesso al lavoro, con le uniche eccezioni di quei rapporti di impiego per i quali la condizione di cittadinanza risponda ad un obiettivo interesse dello Stato.
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