11 Nov 2024 colpa soggettiva datore lavoro, infortunio lavoro, obblighi datore lavoro, responsabilità datore lavoro, salute sicurezza,
La Corte di Cassazione ha rivolta la propria attenzione in questa sentenza sull’obbligo posto a carico del datore di lavoro di provvedere a valutare tutti i rischi presenti nella propria azienda e di elaborare il relativo documento di valutazione nel quale riportare i rischi stessi e le misure adottate per eliminarli o ridurli al minimo, obbligo che il legislatore ha volutamente reso indelegabile con l’articolo 17 del D. Lgs n. 81/2008. E’ stato ribadito anche dalla suprema Corte nell’occasione il principio ormai saldamente consolidato in giurisprudenza secondo cui il datore di lavoro, proprio in forza delle disposizioni specifiche previste dalla normativa antinfortunistica oltre che di quella generale di cui all’art. 2087 c.c., è il ‘garante’ dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale del lavoratore, con la conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, un evento lesivo gli viene addebitato in forza del principio secondo cui “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo” (art. 40, comma 2, cod. pen..
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