Nuova legge provinciale trentina per l'integrazione dei gruppi rom e sinti/Asgi

11 Nov 2009

L’intento è quello di passare da una logica di controllo ad una di promozione dell’integrazione

 
La Legge della provincia autonoma di Trento 29 ottobre 2009, n. 12 – Misure per favorire l’integrazione dei gruppi sinti e rom residenti in provincia di Trento è stata pubblicata sul B.U.R. n. 46 del 10 novembre 2009. Essa abroga la L.P. n. 15/1985 e appare innovativa per alcuni profili: 1) conferma la Consulta provinciale, che ha fra i propri compiti non soltanto la mera tutela, ma anche lo studio e la proposizione di strumenti per favorire l’integrazione dei gruppi Sinti e Rom presenti in Trentino: è quindi un tavolo che si pone in una ottica promozionale, di attivazione di processi di emancipazione e di crescita. Fra i componenti della Consulta è prevista la rappresentanza delle Autonome Locali e del Consorzio dei Comuni (due rappresentanti) e dei Comuni di Trento e Rovereto 2) prevede il superamento del campo nomadi e l’istituzione quindi delle “aree residenziali di comunità” che avranno la dimensione coerente con le dimensioni della famiglia allargata: aree più piccole rispetto ai campi sosta, ma che individuano nella famiglia allargata e nel capofamiglia i responsabili della loro gestione: è un un luogo che , prendendo atto della dimensione di famiglia allargata individua dei responsabili, dei legittimi occupanti, chiedendo il pagamento dell’affitto e delle utenze. L’assegnazione dell’area alla famiglia allargata avviene sulla base di una capacità del nucleo a farsi carico dei costi delle utenze e dell’impegno di almeno il 50% degli appartenenti al clan  ad accettare percorsi formativi e proposte lavorative. Si prevede il requisito di dieci anni di residenza dei nuclei familiari che accedono alla area residenziale di comunità, affinché sia stabilito il principio che ogni territorio deve farsi carico dei gruppi presenti e appartenenti a quella comunità. La realizzazione ed assegnazione delle aree ai singoli nuclei familiari è affidata alla Comunità di cui alla LP 3/2006 e viene finanziata nell’ambito dei trasferimenti sulla finanza locale e quindi concordata in sede di programmazione annuale. 3) disciplina in modo più stringente le aree di transito, che sono da un lato lo spazio dove i gruppi ancora nomadi che passano sul territorio trentino possono fermarsi in maniera dignitosa e controllata, ma che deve essere anche limitata nel tempo. 4) circa le politiche di formazione ed inserimento lavorativo si prevede la possibilità per le Comunità di promuovere iniziative di scolarizzazione degli adulti, di attivare percorsi di inserimento lavorativo e di formazione professionale o riconversione professionale. La Provincia sostiene la nascita di cooperative che abbiano come finalità l’inseirmento lavorativo dei Sinti. 5) i Comuni o i soggetti convenzionati passano da una funzione di gestione ad una funzione promozionale. Oggi i campi nomadi sono gestiti non dai Sinti ma dal privato sociale per conto delle amministrazioni comunali. Domani le aree residenziali di comunità saranno sottoposte alla responsabilità del capofamiglia e viene affidata ai comuni e agli enti convenzionati la funzione di accompagnamento, di sostegno, di supporto. Si passa da un ruolo di controllo ad un ruolo di promozione dell’integrazione. 
Fonte: Asgi, 11.11.2009

provincia.autonoma.di.trento.legge.12.2009[1]

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