27 Ott 2011
di Ciro Spagnulo
Il Ministero dell’Interno con la circolare n. 25 del 13 ottobre 2011 specifica le condizioni per la trascrivibilità degli atti di matrimonio celebrati all’estero onfermando che il consenso di entrambi gli sposi è requisito essenziale alla sussistenza del vincolo perché “in alcuni paesi(ad esempio in Marocco) l’atto di riconoscimento del matrimonio ai fini civili, ivi effettuato dall’autorità competente successivamente alla celebrazione del matrimonio, non contiene l’espresso accertamento della volontà degli sposi di unirsi in matrimonio, ma si configura come atto di accertamento della sussistenza del vincolo matrimoniale, sulla base di dichiarazioni effettuate solo da uno dei coniugi, e confermate da testimoni, o anche direttamente dai soli testimoni, che attestano che i coniugi sono stati precedentemente uniti in matrimonio e che tale vincolo permane”. Per poter accogliere la richiesta di trascrizione in Italia dell’atto di matrimonio, che non riporti espicitamente il consenso al matrimonio di entrambi gli sposi, la cirolare dispone che la domanda debba essere presentata all’ufficiale dello stato civile da entrambi i coniugi, personalmente o tramite delega che contenga espressa dichiarazione di volontà dei medesimi di procedere alla trascrizione, con ciò implicitamente confermando la sussistenza della volontà di entrambi in relazione al vincolo matrimoniale precedentemente contratto.