POLIGAMIA. NO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

26 Apr 2013

 

di Ciro Spagnulo

 

Con l’Ordinanza del 28 febbraio 2013 la Corte di Cassazione esclude la possibilità di ricongiungimento familiare del figlio con la madre se il marito di quest’ultima gia’ convive in Italia con altra moglie perché l’art. 29, comma 1 ter, del testo unico immigrazione esclude esplicitamente la poligamia: “non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale”. Nel caso in questione, il ricongiungimento però era stato chiesto dal figlio e non dal coniuge, ma “a causa della situazione di poligamia, vietata nel nostro ordinamento, che si sarebbe determinata con l’ingresso e il soggiorno nel nostro paese della madre del ricorrente”, un cittadino marocchino, “il Consolato Generale di Casablanca aveva negato il visto e il Ministero degli Esteri aveva resistito in primo grado e proposto appello”. Rileva, infatti, la Corte “che il divieto introdotto dalla norma (…) opera oggettivamente ogni qual volta possa verificarsi una situazione di poligamia, contrastante con il diritto familiare italiano. Risulta, conseguentemente, irrilevante che a formulare la domanda sia stato il figlio e non il coniuge, già soggiornante in Italia con altra moglie”.

Per la Corte non ha nemmeno legittimità la tesi del ricorrente “che dovesse essere applicabile la norma in forza al momento della presentazione della domanda”, antecedente alla riforma dell’art. 29, in quanto il divieto risulta preesistente in via sistematica nell’ordinamento interno e “l’iter amministrativo è iniziato prima dell’entrata in vigore (8/8/2009) della norma novellata ma il rilascio del visto d’ingresso, cui bisogna riferirsi al fine di stabilire la disciplina applicabile, è ampiamente successivo a tale data (…)”.

La Corte ha anche sottolineato che l’Amministrazione non è obbligata ad accertare e/o dimostrare “che il richiedente abbia agito per conto del proprio genitore perché il divieto di poligamia non è condizionato da condizioni di fatto quali la coabitazione o la vivenza a carico, ma opera in sé fino alla cessazione legale di uno dei vincoli coniugali”. Ecco un caso in cui conviene l’unioni di fatto senza riconoscimento giuridico…

http://immigrazione.aduc.it/articolo/immigrazione+poligamia+ricongiungimento+familiare_21188.php

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