PUBBLICO IMPIEGO. NON È VERO CHE L’ACCESSO È ESCLUSO PER TUTTI I CITTADINI EXTRA UE

15 Set 2014

 

Qualche giorno fa alcuni organi di stampa hanno diffuso la notizia che la Corte di Cassazione, con la sentenza 18523 del 2 settembre 2014, avrebbe escluso i cittadini non comunitari dall’accesso al pubblico impiego. Ma la notizia, come riferita, “è imprecisa e rischia di aumentare una situazione di confusione della quale sono gli stranieri a pagare le conseguenze”, dice l’Asgi.

Spiega, infatti, l’associazione che “da un anno, in forza delle modifiche disposte dalla legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), in attuazione delle norme dell’Unione europea, ed entrate in vigore dal 4 settembre 2013, la maggioranza dei cittadini non comunitari presenti sul territorio nazionale è ammessa, per legge, a partecipare ai concorsi pubblici per tutte le posizioni di lavoro che non comportino l’esercizio di pubbliche funzioni: si tratta dei titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dei titolari di permessi per protezione internazionale (status di rifugiato o di protezione sussidiaria), nonché dei loro familiari e dei familiari di cittadini comunitari.

Tali categorie rappresentano oltre il 60 per cento degli stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, alle quali devono aggiungersi i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea (che in Italia oggi sono circa 1,5 milioni) che fin dal 1994 hanno diritto di accedere alle medesime posizioni del pubblico impiego.” Quindi, aggiunge l’Asgi, “ad oggi per legge, la grande maggioranza degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia può già accedere alla gran parte dei posti del pubblico impiego”.

“La citata sentenza della Cassazione”, prosegue l’Asgi, ” non incide in alcun modo su tale diritto della maggioranza dei cittadini non comunitari ad accedere alla gran parte del pubblico impiego e dei pubblici concorsi che è previsto ormai da un anno dalle norme legislative dello Stato. La sentenza, infatti, riguarda un caso, antecedente la modifica legislativa e comunque riguardante un cittadino non comunitario privo di uno dei titoli di soggiorno sopra indicati”.

Conclude, però, l’ASGI, “che la possibilità di accesso al pubblico impiego anche per tale ulteriore gruppo di stranieri è stata ripetutamente affermata dalla maggioranza dei giudici di merito, sicché la questione resta tuttora aperta.

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