REGOLARIZZAZIONE. COME FUNZIONA

03 Set 2012

 

 

A seguito del recepimento della Direttiva 2009/52/CE del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea contro l’impiego di cittadini irregolari di paesi terzi, lo scorso 25 luglio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, che all’art. 5 prevede una disposizione transitoria che per un mese lascia la possibilità ai datori di lavoro di mettersi in regola prima di incorrere nei rigori della legge.

I datori d lavoro ammessi alla legalizzazione dei rapporti di lavoro non dichiarati, che coinvolgono persone straniere già presenti in Italia, sono i cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di paesi terzi in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno).

Il datore di lavoro che richiede l’emersione del lavoratore straniero irregolare deve occupare irregolarmente alla proprie dipendenze lo straniero da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore del D.lgs e continuare ad occuparlo alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, che dovrà avvenire nel periodo compreso tra il 15 settembre ed il 15 ottobre;

b) Il lavoratore straniero deve essere presente in Italia – in modo ininterrotto – almeno dal 31.12.2011 o da data precedente;

c) La presenza in Italia deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.

Sono ammesse solo le richieste di emersione relative a rapporti lavorativi a tempo pieno, salvo per il lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare, per il quale saranno ammessi anche rapporti lavorativi per almeno 20 ore settimanali.

Vengono esclusi dalla possibilità di richiedere la procedura di emersione i datori di lavoro condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di patteggiamento, per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reclutamento o sfruttamento della prostituzione o di minori, intermediazione illecita di lavoratori, reati di utilizzo di manodopera immigrata irregolare, così come i datori di lavoro che in occasione di precedenti procedure di ingresso di cittadini stranieri o di emersione non hanno poi provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e all’effettiva assunzione del lavoratore straniero.

La regolarizzazione e’ esclusa anche nei casi in cui il datore di lavoro non disponga di un reddito imponibile di almeno 30.000,00 (trentamila) euro annui.

Sono esclusi da questo requisito reddituale i lavoratori stranieri addetti al lavoro domstico di sostegno al bisogno familiare. In questo caso il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,oo (ventimila) euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 (ventisettemila) euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge e i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. La verifica dei requisiti reddituali non si apllica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

In caso di dichiarazione di emersione presentata dal medesimo datore di lavoro per più lavoratori,

quale che sia il tipo di lavoro, la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dalla direzione territoriale del lavoro.

La dichiarazione di emersione è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore. Tale importo, non deducibile ai fini dell’imposta sul reddito e non restituibile in caso di mancato accoglimento della richiesta di regolarizzazione, si versa esclusivamente tramite il modello di pagamento “F24”. I moduli per il pagamento saranno disponibili dal 7 settembre.

Il datore di lavoro è’ tenuto inoltre a documentare, ai fini del completamento del procedimento di regolarizzazione, l’avvenuto pagamento di quanto dovuto in materia contributiva, retributiva e fiscale, con riferimento a una durata minima del rapporto di sei mesi o alla maggior durata effettiva. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo fino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro (per le violazioni legate all’impiego illegale di lavoratori stranieri) e dei lavoratori stranieri (per le violazioni delle norme sul soggiorno).

Per quanto attiene ai lavoratori stranieri, la regolarizzazione non viene ammessa per:

a) quelli che siano destinatari di un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, prevenzione o terrorismo;

b) i segnalati per la non ammissione in Area Schengen;

c) quanti siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, e anche a seguito di patteggiamento, per uno dei reati di cui all’art. 380 c.p.p.;

d) quanti siano considerati pericolosi per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro paese dell’Area Schengen. Nella valutazione della pericolosita’ si tiene conto di eventuali condanne anche con sentenza non definitiva, e anche a seguito di patteggiamento, per uno dei reati di cui all’art. 381 c.p.p. .Ne consegue che in caso di condanna per uno di tale reati, viene escluso ogni automatismo, in ossequio alla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 171 dd. 2 luglio 2012, ma residua un potere discrezionale in capo all’autorità amministrativa di cui teoricamente si dovrebbe dar conto nella motivazione dell’eventuale provvedimento d’inammissibilità .

Nei prossimi giorni saranno emanati norme attuative del decreto legislativo contenenti gli elementi necessari alla presentazione delle dichiarazioni di emersione e alla regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi; inltre, entro il 9 ottobre il Decreto interministeriale con le modalità e i termini per garantire agli stranieri interessati le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE (diritto dei cittadini di paesi terzi assunti illegalmente di ottenere prima dell’esecuzione di qualsiasi decisione relativa al loro rimpatrio, adeguate informazioni circa il loro di diritto a presentare domanda, soggetta ad un termine di prescrizione stabilito dalla legislazione nazionale, per ottenere l’esecuzione di una sentenza nei confronti del datore di lavoro per ogni retribuzione arretrata; ovvero di richiedere all’autorità competente di avviare le procedure di recupero delle retribuzioni arretrate).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0024:0032:IT:PDF

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?task=attoCompleto&service=1&datagu=2012-07-25&redaz=012G0136&connote=false

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2303&l=it

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2300&l=it

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0232be804c8c194eaf71ef0a59831cb6/-Ris85e+del+31+08+12+_2_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0232be804c8c194eaf71ef0a59831cb6

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