31 Mar 2014
Nel caso in cui la regolarizzazione non vada in porto per cause imputabili al datore di lavoro, al lavoratore può essere rilasciato comunque un permesso per attesa occupazione, a patto che possa dimostrare la presenza in Italia dal 2011 e sia stato versato il contributo forfetario di 1000 euro e che siano stati pagati gli arretrati fiscali, contributivi e retributivi previsti dalla legge sulla regolarizzazione. Lo precisa il Ministero dell’Interno in risposta ad un quesito posto dallo Sportello Legale del Naga di Milano. A seguito dei comportamenti difformi delle Prefetture, lo Sportello ha chiesto al ministero se per il rilascio del permesso per attesa occupazione occorre pagare solo gli arretrati di sei mesi o tutti quanti.
Nel caso in cui la regolarizzazione non vada in porto per cause imputabili al datore di lavoro, al lavoratore può essere rilasciato comunque un permesso per attesa occupazione, a patto che possa dimostrare la presenza in Italia dal 2011 e sia stato versato il contributo forfetario di 1000 euro e che siano stati pagati gli arretrati fiscali, contributivi e retributivi previsti dalla legge sulla regolarizzazione. Lo precisa il Ministero dell’Interno in risposta ad un quesito posto dallo Sportello Legale del Naga di Milano. A seguito dei comportamenti difformi delle Prefetture, lo Sportello ha chiesto al ministero se per il rilascio del permesso per attesa occupazione occorre pagare solo gli arretrati di sei mesi o tutti quanti.