REGOLARIZZAZIONE: SEI MESI DI ARRETRATI PER L’ATTESA OCCUPAZIONE

31 Mar 2014

 

Nel caso in cui la regolarizzazione non vada in porto per cause imputabili al datore di lavoro, al lavoratore può essere rilasciato comunque un permesso per attesa occupazione, a patto che possa dimostrare la presenza in Italia dal 2011 e sia stato versato il contributo forfetario di 1000 euro e che siano stati pagati gli arretrati fiscali, contributivi e retributivi previsti dalla legge sulla regolarizzazione. Lo precisa il Ministero dell’Interno in risposta ad un quesito posto dallo Sportello Legale del Naga di Milano. A seguito dei comportamenti difformi delle Prefetture, lo Sportello ha chiesto al ministero se per il rilascio del permesso per attesa occupazione occorre pagare solo gli arretrati di sei mesi o tutti quanti.

Nel caso in cui la regolarizzazione non vada in porto per cause imputabili al datore di lavoro, al lavoratore può essere rilasciato comunque un permesso per attesa occupazione, a patto che possa dimostrare la presenza in Italia dal 2011 e sia stato versato il contributo forfetario di 1000 euro e che siano stati pagati gli arretrati fiscali, contributivi e retributivi previsti dalla legge sulla regolarizzazione. Lo precisa il Ministero dell’Interno in risposta ad un quesito posto dallo Sportello Legale del Naga di Milano. A seguito dei comportamenti difformi delle Prefetture, lo Sportello ha chiesto al ministero se per il rilascio del permesso per attesa occupazione occorre pagare solo gli arretrati di sei mesi o tutti quanti.

 

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