16 Lug 2009
Il governo ha presentato ieri 15 luglio in commissione Finanze alla Camera l’emendamento al ddl anticrisi per la regolarizzazione di colf e badanti. Ne diamo una sintesi avvertendo che il testo dovrà essere esaminato dalla Camera e dunque potrebbe subire delle modifiche.
Il datore di lavoro italiano, il cittadino di Paese appartenente all’Unione Europea, il cittadino non comunitario in possesso della carta di soggiorno che alla data del 30 giugno 2009 occupava irregolarmente da almeno tre mesi lavoratori italiani, comunitari e non comunitari in attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, ovvero al lavoro domestico, può dichiarare, dal 1 al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro.
La sussistenza del rapporto di lavoro sarà dichiarata all’Inps per i lavoratori italiani e comunitari mediante apposita modulistica e on line allo sportello unico per l’immigrazione.
La dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro è presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 500 euro per ogni lavoratore.
La richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico dovrà essere accompagnata da un’attestazione del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di famiglia composta da un solo percettore di reddito ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito.
La dichiarazione di emersionedetermina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato relativa ai decreti flussi 2007 e 2008.
La dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro è limitata per ciascun nucleo familiare ad una unità per il lavoro domestico e a due unità per le attività di sostegno a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza.
Il datore di lavoro che dichiara uno o due unità per l’attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autossuficienza deve produrre la certificazione della struttura el medico convenzionato con il servizio nazionale che attesti la limitazione dell’autosufficienza dell’assistito. Nel caso di dichiarazione di due unità per l’assistenza la certificazione deve altresì documentarne la necessità.
Dalla data di entrata in vigore della legge e fino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro relative all’impiego di lavoratori irregolari (anche se rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale ed assistenziale) e dei lavoratore relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, i quali, peraltro, non potranno essere espulsi.
Il contratto di soggiorno stipultato sulla base di una dichiarazione di emersione contenenti dati non veri è nullo e il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato.
Sono previste pene severe per chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell’ambito della procedura di emersione, pene che diventano più severe se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o alterazione o da un pubblico ufficiale.