12 Nov 2012
(Fonte: Asgi) Il giudice del lavoro del Tribunale di Verona, con sentenza n. 564/12 dd. 17.10.2012, ha accertato la natura discriminatoria della condotta tenuta dal Comune di Verona e dall’INPS nei confronti di una cittadina di nazionalità marocchina, titolare di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e madre di tre figli minori, consistente nel diniego alla concessione ed erogazione dell’assegno ai nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori di cui all’art. 65 della L. n. 448/1998.
Sebbene nel corso del procedimento, il Comune di Verona abbia concesso la prestazione, così facendo cessare la materia del contendere in ordine alle domande dirette ad ottenere la medesima, il Tribunale di Verona ha voluto ugualmente pronunciarsi nel merito, riguardo all’accertamento della condotta discriminatoria e alla rifusione delle spese legali, imputate alla parte convenuta, ovvero INPS e Comune di Verona, in base al consolidato principio della “soccombenza virtuale”.
Il giudice del Tribunale di Verona ha così affermato la titolarità dei cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti in Italia del diritto a beneficiare dell’assegno INPS in virtù della clausola di parità di trattamento con i cittadini nazionali in materia di prestazioni sociali e di assistenza sociale contenuta nell’art. 11 c. 1 e 4 della direttiva europea n. 2003/109/CE.