04 Feb 2015
In seguito alla rivalutazione dell’importo dell’assegno sociale per l’anno 2015, sono stati aggiornati gli importi di reddito necessario per il ricongiungimento di uno o più familiari. Per richiedere il ricongiungimento è necessario avere un reddito annuo lordo non inferiore agli importi indicati (in riferimento all’importo dell’assegno sociale 2015 che è pari a 5.830,76 euro):
€ 8.746,14 per il ricongiungimento di 1 familiare
€ 11.661,52 per il ricongiungimento di 2 familiari
€ 14.576,9 per il ricongiungimento di 3 familiari
€ 17.492,28 per il ricongiungimento di 4 familiari
€ 11.661,52 per il ricongiungimento di 2 o più figli di età inferiore a 14 anni
€ 14.576,9 per il ricongiungimento di 1 familiare e 2 o più figli di età inferiore a 14 anni
€ 17.492,28 per il ricongiungimento di 2 familiari e 2 o più figli di età inferiore a 14 anni
Il Testo Unico per l’Immigrazione prevede che chi chiede un ricongiungimento familiare abbia, tra l’altro, “un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”.
“Lo straniero puo’ chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di eta’ non inferiore ai diciotto anni; b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”.