RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE IN GERMANIA REQUISITO DELLA LINGUA BOCCIATO

15 Set 2014

 

“Il requisito di conoscenza elementare del tedesco, cui la Germania subordina il rilascio di un visto ai fini del ricongiungimento di coniugi di cittadini turchi residenti legalmente sul suo territorio, è in contrasto con il diritto dell’Unione”. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue con una sentenza del 10 luglio 2014. La sentenza si pronuncia sul ricorso di una donna turca.

La Germania subordina in linea di principio, dal 2007, il rilascio di un visto per ricongiunimento familiare alla capacità, per il coniuge che intende raggiungere il soggiornante, di esprimersi in tedesco almeno in modo elementare. Tale condizione mira a contrastare i matrimoni forzati e a favorire l’integrazione.

Contro tale disposizione la signora ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo di Berlino. Quest’ultimo chiede alla Corte di giustizia se il requisito linguistico imposto sia compatibile con il diritto dell’Unione e, in particolare, con la clausola di «standstill» convenuta all’inizio degli anni ’70 nell’ambito dell’Accordo di associazione con la Turchia, clausola che vieta l’introduzione di nuove restrizioni alla libertà di stabilimento.

La Corte ha dato ragione alla signora perché il requisito della conoscenza elementare della lingua tedesca “va al di là di quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito” dell’integrazione e del contrasto ai matrimoni forzati, “dal momento che la mancata prova dell’acquisizione di conoscenze linguistiche sufficienti comporta automaticamente il rigetto della domanda di ricongiungimento familiare, senza tenere conto delle circostanze proprie di ciascun caso di specie”. Inoltre, viola la clausola di «standstill» con la Turchia.

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