RICONOSCIUTO MOTIVI UMANITARI CON PRINCIPIO DI PROVA SULL’INSTABILITÀ DEL PAESE

12 Mar 2015

 

Pur rigettando la richiesta di status di rifugiato e protezione sussidiaria, il Tribunale di Trieste, sezione civile,con sentenza del 28 – 30 dicembre 2014, ha riconosciuto un permesso di soggiorno umanitario di cui all’art. 5 co. 6 d.lvo 286/98 ad un cittadino straniero di origini pakistane ritenendo abbia fornito un principio di prova in ordine alla situazione di instabilità generale del paese e grazie alla documentazione relativa allo svolgimento di attività lavorativa.

SENTENZA TRIESTE

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