CONDANNA FIOM PER I VOLANTINI DIFFUSI IN ALCUNE AZIENDE DA FIM E UILM

02 Mag 2011 ccnl, ferrari, fiom, maserati,

Modena, 2 maggio 2011

 

La Fiom/Cgil di Modena esprime sdegno e condanna per alcuni volantini che stanno circolando in questi giorni in alcune aziende metalmeccaniche modenesi a firma dei sindacati Fim/Cisl e Uilm/Uil in cui si afferma che “le aziende hanno il diritto di chiedere a costoro (ndr. gli iscritti Fiom e i lavoratori non iscritti) la restituzione degli aumenti salariali” previsti dal contratto separato 2009 (quello a firma solo Fim e Uilm).

Quando un’organizzazione sindacale di lavoratori arriva ad affermare o a richiedere che le aziende trattengano ad altri lavoratori, che non siano i propri iscritti, le quote economiche erogate, non è degna del ruolo di tutela e rappresentanza sindacale e viene meno alla propria storia.

Sia il giudice del Lavoro di Modena che quello di Torino hanno affermato in recenti sentenze (rispettivamente del 22.4.2011 e del 26.4.2011) che, la mancata erogazione di aumenti nonché la richiesta di restituzione di quanto sinora erogato, andrebbero a ledere l’art. 36 della Costituzione italiana che prevede che a parità di lavoro debbano corrispondere condizioni economiche equivalenti.

Se le imprese dovessero assecondare le richieste di Fim e Uilm, secondo il giudice del Lavoro di Torino commetterebbero un atto discriminatorio e quindi anti-sindacale.

La sentenza del tribunale di Modena chiarisce anche come sia considerarsi illegittima la trattenuta sindacale pro-contratto ai lavoratori non iscritti per il CCNL 2009, poiché in vigenza del contratto unitario Fim-Fiom-Uilm 2008 (sino al 31.12.2011) non si può applicare due volte la stessa trattenuta.

Ritengo perciò che si tratti di un’appropriazione indebita da parte di Fim e Uilm di cui si sono rese complici Federmeccanica e le singole imprese.

Piuttosto che puntare a istigare le imprese a sottrarre risorse ai lavoratori, la Fiom/Cgil invita Fim/Cil e Uilm/Uil a confrontarsi su un percorso che possa portare alla definizione di un contratto nazionale condiviso da tutte le parti e che possa avere il consenso delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici.

Riaprire un confronto serio e condiviso per conquistare un contratto democraticamente votato dai lavoratori, eviterebbe la situazione paradossale che ormai sono in grado di tutelare meglio i diritti di tutti lavoratori i giudici dei tribunali italiani, che non sindacati come Fim e Uilm.

 

 

Giordano Fiorani

Segretario Generale FIOM CGIL Modena

 

 

Modena, 28 aprile 2011

RICORSO FIOM/CGIL PER ATTIVITÀ ANTI-SINDACALE VERSO SETTE AZIENDE MODENESI

Il Tribunale di Modena con sentenza del 22/4/2011 ha condannato per attività antisindacale ex articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, su ricorso della Fiom/Cgil, sette aziende modenesi: Ferrari, Maserati, Case New Holland , Rossi Motoriduttori, Glem Gas, Emmegi e Titan.

La condanna conferma la piena validità del CCNL del 20 gennaio 2008 fino alla scadenza naturale della sua efficacia, sottoscritto unitariamente da tutte le Organizzazioni Sindacali e approvato con referendum dalle lavoratrici e dai lavoratori metalmeccanici, e ciò nonostante la sottoscrizione del CCNL separato del 2009.

E’ un primo grande successo della FIOM CGIL contro il tentativo, insito negli accordi separati, di limitare e impedire l’esercizio della democrazia attraverso il voto delle lavoratrici e dei lavoratori.

La reazione scomposta di Federmeccanica e di alcuni esponenti nazionali di FIM e UILM, che sostenevano che con tale sentenza per le imprese interessate si potesse non erogare gli aumenti contenuti nell’accordo separato del 2009, ha trovato risposta sia nella stessa sentenza del Tribunale di Modena che in quella ancor più recente del Tribunale di Torino.

Il giudice del Lavoro di Modena afferma infatti che la mancata erogazione di aumenti e il recupero di quanto già erogato, andrebbero a ledere l’art. 36 della Costituzione in base al quale, a parità di lavoro vi debbano essere condizioni economiche equivalenti.

Lo stesso tribunale di Torino, con sentenza di due giorni fa, il 26/4/2011, ha rimarcato che tale posizione delle imprese sarebbe da ritenere un atto discriminatorio e quindi antisindacale.

E’ evidente quindi che le norme peggiorative e le deroghe al Contratto Nazionale previste dall’accordo separato del 2009, potranno essere applicate solo agli iscritti alla FIM e alla UILM.

Con tali pronunciamenti si rende ancor più necessario, per il bene delle lavoratrici e dei lavoratori, aspetto a cui FIM e UILM non dovrebbero essere indifferenti, giungere alla definizione di un Contratto Nazionale condiviso tra tutte le parti e con il consenso delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici.

Giordano Fiorani, Segretario Generale FIOM CGIL Modena

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