SANATORIA/SENATO: SI. CANCELLIERI: NO

15 Giu 2012

 

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Intervistata a margine del convegno “Immigrazione, una sfida & una necessità” da Keti Biçoku di Shqiptariiitalise.com., il ministro dell’Interno Anna Maria Cancellieri ha detto:” “Questo è un momento molto complesso per il paese in cui abbiamo un’altissima percentuale di disoccupati anche locali” e bisogna pensare a questo “prima di aprire a nuovi flussi e sanatorie”. Per l’ennesima volta, dunque, il Governo ribadisce il no a un nuovo decreto flussi e dice no anche a una sanatoria. Lo ha detto a seguito di una’apertura a favore di un intervento di regolarizzazione venuta dalle Commissioni del Senato durante la discussione sul decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/52/Ce che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Pdl Pd e Terzo Polo hanno detto sì al decreto, ma anche affermato la necessità di una emersione la più ampia possibile del lavoro nero. Il no della Cancellieri è demagogico e irrealistico. La fermezza non fermerà gli arrivi. Li renderà semplicemente incontrollabili. E accrescerà l’area dell’irregolarità.

http://www.stranieriinitalia.it/attualita-sanatoria._dal_senato_una_speranza_che_costa_mille_euro_15367.html

Legislatura 16ª – Commissioni 1° e 2° riunite – Resoconto sommario n. 111 del 05/06/2012

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 466

 Le Commissioni 1ae 2a,

in sede di esame dello schema di decreto legislativo in titolo

 

premesso che:

 

la Commissione europea ha avviato la procedura d’infrazione n. 2011/0843 per mancato tempestivo recepimento da parte dell’Italia della Direttiva 2009/52/CE, ed è in procinto di deferire l’Italia dinnanzi alla Corte di giustizia per l’inadempimento degli obblighi di recepimento, con il rischio di una condanna della Repubblica italiana alle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 260 del TFUE;

il presente decreto legislativo, in attuazione della delega legislativa contenuta all’articolo 21 della legge comunitaria 2010, inserisce le disposizioni attuative della Direttiva 2009/52/CE con particolare riferimento testo unico sull’immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni;

attualmente il Testo unico sull’immigrazione all’articolo 22, comma 12 prevede solo che l’impiego di stranieri il cui soggiorno è irregolare è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato;

la direttiva 2009/52/CE configura una pluralità di sanzioni di carattere, finanziario, amministrativo e penale a carico dei datori di lavoro che impieghino cittadini dì paesi terzi in condizione di irregolarità, al fine di rendere il sistema sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo;

lo schema, introduce una preclusione ad ottenere i nulla osta all’ingresso di lavoratori stranieri per i datori di lavoro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna, anche in via non definitiva, per reati di: favoreggiamento all’immigrazione clandestina e tratta di persone o tratta di minori; intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; assunzione illegale di stranieri;

sotto il profilo penale il presente schema di decreto legislativo prevede, all’articolo 1, lettera b), l’introduzione all’art. 22 del T.U. di un comma 12-bis che inserisce alcune ipotesi aggravanti nei casi in cui l’impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare riguardi un numero di lavoratori superiori ai tre, o dei minori in età non lavorativa o sia caratterizzato da “particolare sfruttamento”;

occorre richiamare il principio in base al quale il sistema di penalizzazione delle condotte è di competenza degli ordinamenti nazionali, potendo conoscere soltanto deroghe limitate ragionevolmente giustificabili in riferimento alla natura di alcune tipologie di illecito, in specie, nelle ipotesi tassativamente indicate all’articolo 83, comma 2, del Trattato, nonché in ordine alle fattispecie, previste all’articolo 325 del Trattato, concernenti la lotta alla frode e alle altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;

è possibile, inoltre, deliberare mediante direttiva, secondo la procedura legislativa ordinaria, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente gravi, a dimensione transnazionale;

è principio del nostro ordinamento l’irretroattività delle norme penali incriminatrici che prevedono un aggravamento di pene sicchè appare necessario prevedere  una fase transitoria entro la quale i soggetti interessati possono volontariamente adeguarsi evitando così  le sanzioni più gravi;

è necessario per garantire la massima efficacia del nuovo sistema sanzionatorio che l’introduzione delle nuove norme produca l’emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;

in questa chiave è essenziale prevedere la non applicazione delle sanzioni a carico di quei datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonché a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;

evidenziata l’opportunità di:

prevedere un sistema semplificato degli obblighi a carico dei datori di lavoro e sanzioni pecuniarie ridotte qualora questi siano datori di lavoro persone fisiche e l’impiego sia a fini privati, in aderenza con l’articolo 4, paragrafo 2, e con l’articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 2009/52/CE;

prevedere l’introduzione – come stabilito dall’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/52/CE – di meccanismi idonei a garantire l’effettiva informazione e consapevolezza del lavoratore cittadino di paesi terzi assunto illegalmente, dei propri diritti relativi al pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta, nonché di tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un paese terzo, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;

prevedere disposizioni specifiche e di maggiore dettaglio concernenti: le disposizioni in tema di subappalto di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/52/CE, anche alla luce dell’articolo 29 del decreto legislativo n.276 del 2003; la possibilità di agevolare le denunce ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva mediante l’ausilio di soggetto terzi quali le associazioni sindacali o i patronati;

esprime parere favorevole a condizione che sia prevista una fase transitoria entro la quale i soggetti interessati, compresi i datori di lavoro stranieri titolari del permesso di lungo soggiorno CE, possono volontariamente adeguarsi alle norme di legge ed evitare così le sanzioni più gravi, dichiarando entro un termine certo il rapporto di lavoro irregolare, con l’onere per il datore di lavoro dei pagamenti retributivi, contributivi e fiscali pari ad almeno tre mesi – secondo quanto previsto dall’art. 3 del provvedimento – e con il pagamento di un contributo di 1.000 euro per ciascun lavoratore; il procedimento di emersione dall’irregolarità previsto nella fase transitoria dovrebbe comportare: a) la sospensione dei procedimenti sanzionatori relativi all’ingresso e soggiorno irregolare dello straniero nel territorio nazionale ed ai procedimenti connessi, comprese le aggravate sanzioni penali in materia, purché non costituiscono fatto o reato più grave; b) il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro allo straniero occupato irregolarmente; c) rigorosi meccanismi di controllo per scongiurare abusi e per evitare l’applicazione del meccanismo dell’emersione a favore di stranieri condannati ovvero espulsi per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:

sarebbe opportuno limitare la preclusione ad ottenere nulla osta prevista per il datore di lavoro che nei cinque anni precedenti abbia commesso il reato di assunzione illegale – prevista alla lettera c) del nuovo comma 5-bis che lo schema di decreto propone di introdurre all’art. 22 – ai casi di particolare sfruttamento di cui al nuovo comma 12-bis dell’art. 22: ciò al fine di non impedire il ravvedimento del datore di lavoro mediante regolare assunzione tramite la prescritta richiesta di nulla osta al lavoro. Al contrario le disposizioni sul rifiuto del nulla osta dovrebbero essere estese ai casi di ingresso per lavoro stagionale, nonché ai casi in cui al datore di lavoro richieda o abbia richiesto in passato uno o più nulla osta con lo scopo fraudolento di ottenere ingiusti profitti dalla “vendita” dei nulla osta stessi ai lavoratori

valuti il Governo la necessità di bilanciare, secondo gli equilibri previsti dalla direttiva 2009/52/CE, il rapporto tra sanzioni penali e sanzioni di diversa natura, nel rispetto dell’articolo 27 della Costituzione, nonché dell’articolo 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in modo da meglio modularne il carattere afflittivo, anche al fine di stabilire sanzioni ridotte nei casi in cui il datore di lavoro sia una persona fisica che impiega ai fini privati il lavoratore irregolare e non sussistano condizioni lavorative di particolare sfruttamento;

consideri, infine, il Governo l’opportunità di prevedere, all’articolo 1, comma 1, lettera b), che le ipotesi di «sfruttamento lavorativo» non si esauriscano nelle previsioni dell’articolo 603-bis del codice penale, ma ricomprendano anche «gli altri casi in cui comunque si ravvisi un particolare sfruttamento lavorativo».

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