SCUOLA. GRADUATORIE SUPPLENTI: DEVONO ACCEDERE ANCHE I CITTADINI STRANIERI

12 Mar 2015

 

di Ciro Spagnulo

Continua a trovare difficoltà l’applicazione delle norme in tema di accesso degli stranieri al pubblico impiego. Lo dimostra la continua necessità di ricorrere all’azione giudiziaria per far valere il diritto. Ne è un esempio il ricorso al Tribunale di Milano proposto da ASGI, APN e CUB SUR Scuola Università Ricerca per l’accertamento della natura discriminatoria del bando del MIUR (DM 353/2014) per la formazione delle graduatorie triennali di circolo e di istituto per le supplenze di insegnamento, nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana e comunitaria. Il Tribunale ha accertato e dichiarato la natura discriminatoria dell’articolo 3, comma 1, lett. a) DM 353/2014 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l’accesso alle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze di insegnamento, senza includere gli stranieri soggiornanti di lungo periodo, i rifugiati politici, i titolari di protezione sussidiaria, i familiari non comunitari di cittadini comunitari nonché i titolari carta blu e familiari non comunitari di cittadini italiani. Di conseguenza ha ordinato di modificare il bando provvedendo a riaprire i termini per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria, provvedendo altresì in autotutela ad ammettere le domande presentate da cittadini stranieri e respinte sulla base della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria e provvedendo infine a non collocare i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera, in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani: il bando, infatti, “inspiegabilmente” afferma il Giudice, e “illegittimamente”, contiene una specifica clausola in tal senso. Il MIUR deve anche dare adeguata pubblicità al provvedimento del Tribunale sulla home page del proprio sito istituzionale.

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