SI' A CARTA UE URUGUAYANO CHE HA CONTRATTO MATRIMONIO GAY IN SPAGNA CON ITALIANO

14 Mar 2012 contratto,

 

Il Tribunale di Reggio Emilia ha accolto il ricorso presentato da un cittadino uruguayano che ha contratto matrimonio in Spagna con un cittadino italiano dello stesso sesso, così come consentito dalla legge spagnola, che si era visto negare dalla questura di Reggio Emilia il rilascio della carta di soggiorno prevista per i coniugi di cittadini di Paesi membri dell’Unione europea che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione. Il giudice reggiano respinge la motivazione principale del diniego opposto dal Ministero dell’Interno, secondo il quale il rilascio del titolo di soggiorno in Italia avrebbe implicato il riconoscimento di uno status di coniugio ai componenti di una coppia omosessuale estraneo all’ordinamento italiano.

Scrive l’Asgi che “secondo il giudice di Reggio Emilia, invece, oggetto di accertamento è esclusivamente il diritto del ricorrente ad ottenere un’autorizzazione al soggiorno in Italia ai sensi della normativa di derivazione comunitaria sulla libera circolazione… , che deve essere interpretata in maniera coerente con il diritto fondamentale spettante a ciascuna persona a vivere liberamente una relazione di coppia, senza discriminazioni fondate sul suo orientamento sessuale, quale parte integrante cioè del diritto al rispetto della propria vita personale e familiare riconosciuto anche a livello internazionale (Corte europea dei diritti dell’Uomo, sentenza Schalk and Kopf v. Austria, 24 giugno 2010) e richiamato anche dalla nostra Corte Costituzionale nella sentenza n. 138/2010”.

Scrive l’Asgi”, che “il giudice di Reggio Emilia appare dunque sostenere una tesi per cui la competenza esclusiva, lasciata impregiudicata, agli Stati membri in materia di stato civile, è materia distinta rispetto a quella della libertà di circolazione, di specifica competenza europea e, comunque, anche ammettendo che possano esservi margini di contatto, gli interessi in conflitto che ne possano derivare richiedono una composizione ed un punto di equilibrio che non può spingersi fino a negare il diritto fondamentale della persona omosessuale a vivere liberamente una condizione di coppia, in condizioni di uguaglianza con le coppie formate da coniugi eterosessuali che esercitano il diritto alla libera circolazione”.

Inoltre, “il giudice di Reggio Emilia ritiene che la definizione di ‘coniuge’ contenuta nella direttiva europea n. 2004/38 senza alcuna ulteriore specificazione, e riportata come tale nella normativa italiana di recepimento, non possa essere interpretata secondo la normativa dei paesi ospitanti (nello specifico quella italiana), così come invece espressamente previsto con riferimento ai “partner” di ‘unioni registrate’ di cui all’art. 2 c. 1 lett. a punto 2).

Il giudice di Reggio Emilia ha quindi accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di diniego al rilascio della carta di soggiorno al cittadino uruguayano.

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2047&l=it

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