11 Feb 2013
di Ciro Spagnulo
Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 31/2013 dd. 17 gennaio 2013 , ha riconosciuto ad una cittadina marocchina, con totale e permanente inabilità lavorativa, il diritto a percepire la pensione di inabilità civile che le era stata negata dall’INPS per la mancanza del requisito della carta di soggiorno o del permesso CE per lungosoggiornanti.
Nella sentenza il giudice richiama la giurisprudenza della Corte Costituzionale (23 gennaio 2009 n. 11, 28 maggio 2010 n. 187 e 16 dicembre 2011 n. 329) che 1) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che escludono la possibilità di attribuire la pensione di inabilità ai cittadini extra-UE perché privi della carta di soggiono o del permesso CE per lungosoggiornanti e il loro contrasto con il principio di non discriminazione contenuto nell’art. 14 della Convenzione europea pe la salvaguardia dei diritti dell’Uomo, 2) ha stabilito che non è richiesto il requisto della permanenza in Italia da almeno cinque anni.
Il giudice richiama anche quanto stabilito in più momenti dalla Corte di Cassazione (tra l’altro, Cass. 14 marzo 2012, n. 4110).
Infine, trattandosi poi di una ricorrente marocchina, il giudice ricorda l’accordo di cooperazione firmato tra la Comunità europea ed il Rgno del Marocco il 27 aprile 1976, accordo recepito con il Rgolamento CEE n. 2211/78, che è operativo anche nel settore della sicurezza sociale (sentenza Corte di Giustizia del 31 gennaio 1991). (commento Asgi)
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2582&l=it
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_lucca_sentenza_32_2013.pdf