SI' ALLA CITTADINANZA ANCHE SENZA ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER ALCUNI PERIODI

28 Feb 2013

 

SI’ ALLA CITTADINANZA ANCHE SENZA ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER ALCUNI PERIODI

Tribunale di Reggio Emilia: Ha diritto ad acquisire la cittadinanza il giovane straniero nato in Italia e che vi ha vissuto sino alla maggiore età anche se è mancata per alcuni anni l’iscrizione anagrafica

Prevale l’effettiva permanenza in Italia del minore dimostrata da documentazione scolastica e sanitaria

di ASGI

Il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto dd. 31 gennaio 2013 (procedimento n. 6448/2012 r.g.), ha accolto il ricorso che era stato depositato da un giovane straniero nato in Italia e che vi aveva vissuto continuativamente sino al compimento della maggiore età, che si era visto negare dal Comune di residenza l’acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4 c. 2 della legge n. 91/92 per mancanza del requisito della residenza legale ininterrotta in Italia con riguardo ad un periodo di circa tre anni. L’interessato era stato fin dalla nascita iscritto sul permesso di soggiorno del padre, ma a seguito del trasferimento della famiglia da una località all’altra del territorio emiliano, era venuta meno per un periodo di quasi tre anni, la continuità della registrazione anagrafica sul territorio dello Stato. In ragione di ciò, il Comune aveva formulato un provvedimento negativo ritenendo di non ravvisare i presupposti per un’interpretazione estensiva dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana così come indicato nelle circolari K60.1 dd. 5 gennaio 2007 e quella K. 64.2/13 del 7 novembre 2007, in quanto la continuità dell’iscrizione anagrafica non sarebbe venuta meno per un breve periodo, ma per un periodo di quasi tre anni.

Il ricorrente aveva contestato il provvedimento del Comune rilevando che, ad ogni modo, la sua effettiva permanenza continuativa in Italia anche nel periodo contestato poteva essere dimostrata da numerosa documentazione, quale quella scolastica, attestante l’iscrizione e la frequenza alle scuole primarie e poi quelle secondarie, nonché la fruizione del servizio di scuolabus, e quella sanitaria, attestante la sottoposizione ai cicli di vaccinazione e profilassi.

Secondo il collegio del Tribunale di Reggio Emilia, tenuto presente delle circostanze specifiche del caso, la lettura ed interpretazione delle circolari ministeriali indicate deve essere effettuata tenendo presente come la mancata adozione di rigidi automatismi nel diniego alla cittadinanza nelle situazioni in cui, per omissioni dei nuclei familiari o impedimenti burocratici, fosse venuta meno la continuità dell’iscrizione anagrafica del minore, corrisponderebbe alla finalità di “garantire la positiva conclusione del percorso di inserimento per i bambini stranieri nati nel nostro territorio” . Ne consegue che detta finalità non ammetterebbe una lettura restrittiva delle raccomandazioni contenute nelle circolari alle sole situazioni in cui la continuità dell’iscrizione anagrafica fosse venuta meno per brevi periodi, quando la documentazione prodotta evidenziasse inequivocabilmente la permanenza continuativa ed effettiva del minore straniero sul territorio italiano nel periodo contestato. Pertanto, il Tribunale di Reggio Emilia ha accolto il ricorso e dichiarato che il ricorrente è in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 c. 2 della legge n. 91/92 per l’acquisto della cittadinanza italiana. (Fonte: ASGI)

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2622&l=it

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_reggio_emilia_ordinanza_09022013.pdf

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