30 Ott 2013
di Ciro Spagnulo
La sezione lavoro del Tribunale di Bologna, con sentenza del 30 settembre 2013 (R.G. 2313/2013), ha accolto il ricorso di una cittadina marocchina ultra sessantacinquenne alla quale era stato negato dall’INPS l’assegno sociale di cui all’art. 3 comma 6 della legge n. 335/95 per difetto del requisito della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.
Il Tribunale ricorda che già la Corte Costituzionale ha dichiarato più volte l’illegittimità costituzionale del requisito con riferimento a prestazioni collegate alla disabilità (sentenze n. 306/2008, 11/2009, 40/2013) con argomentazioni valide anche ai fini dell’erogazione dell’assegno sociale.
Richiama, inoltre, la legge 2 agosto 1999, n. 302 “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo euro mediterraneo” che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro stati membri,da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, che stabilisce che “…i lavoratori marocchini ed i loro familiari conviventi godono in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall’assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli stati membri nei quali essi sono occupati”.
Anche la Corte di Cassazione, rileva ancora il Tribunale, ha affermato la piena parità di trattamento tra i lavoratori del Marocco ed i loro familiari in materia di sicurezza sociale (Cass. Sez. lav. n. 17966 del 18 maggio 2011).
Accertato il comportamento discriminatorio, il Tribunale ha perciò condannato l’INPS all’erogazione dell’assegno sociale dalla data di presentazione della domanda amministrativa (con gli interessi legali) e alla rifusione delle spese del processo.