SICUREZZA SOCIALE. NUOVE NORME ANCHE PER I CITTADINI DI PAESI EXTRA UE

28 Feb 2011

 

SICUREZZA SOCIALE. NUOVE NORME ANCHE PER I CITTADINI DI PAESI EXTRA UE

Il 1 gennaio 2011 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 1231/2010, del 24 novembre 2010, che estende le nuove norme sul coordinamento della sicurezza sociale ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità.

Il 1 maggio 2010 sono infatti entrati in vigore i regolamenti comunitari 883/2004 e 987/09, che stabiliscono nuove norme di coordinamento tra i sistemi nazionali di sicurezza sociale, sostituendo i precedenti regolamenti 1408/71 e 574/72. Nei primi otto mesi di applicazione di queste nuove regole, ossia tra il 1 maggio e il 31 dicembre 2010, per i cittadini dei paesi terzi continuava però ad essere d’applicazione il precedente quadro normativo, creando così una situazione di discriminazione verso questi ultimi e un’inutile aggravio amministrativo per gli organismi di sicurezza sociale.

C’è da precisare che l’estensione dei regolamenti 883/2004 e 987/09 ai cittadini di paesi terzi non conferisce loro il diritto all’ingresso, al soggiorno o alla residenza in uno Stato membro, né il diritto all’accesso al mercato del lavoro di detto Stato. Esso non dovrebbe pertanto pregiudicare il diritto degli Stati membri di rifiutare di concedere o di ritirare un permesso d’ingresso, di soggiorno, di residenza o di lavoro o di rifiutarne il rinnovo nello Stato membro interessato conformemente al diritto dell’Unione.

I regolamenti 883/2004 e 987/09 saranno applicabili ai cittadini di paesi terzi solo a condizione che l’interessato risieda già legalmente nel territorio di uno Stato membro. La residenza legale dovrebbe pertanto costituire un presupposto per l’applicazione di tali regolamenti. Essi non dovrebbero inoltre applicarsi ad una situazione che sia confinata, in tutti i suoi aspetti, all’interno di un solo Stato membro. Ciò vale, in particolare, quando la situazione di un cittadino di un paese terzo presenta unicamente legami con un paese terzo e con un solo Stato membro.

PER SAPERNE DI PIU’

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