SOVRATTASSA. NIENTE RIMBORSO ANCHE IN CASO DI RIFIUTO

16 Apr 2012

Con una circolare di chiarimento del 2 aprile, il Ministero dell’Interno fornisce chiarimenti circa il pagamento della sovrattassa sul permesso di soggiorno in alcuni casi dubbi.

Per quanto attiene al duplicato del permesso di soggiorno, il Ministero conferma il pagamento perché, spiega, “gli uffici procedono ad una nuova emissione del documento. Tuttavia”, scrive ancora, “essendo l’ammontare dell’importo, commisurato dalla legge al periodo di validità del titolo di soggiorno, è stata riconosciuta la correttezza dell’orientamento emerso nel corso delle riunioni tenutesi presso questa Direzione Centrale, secondo il quale lo straniero richiedente è tenuto a corrispondere l’importo in relazione al periodo di validità del nuovo permesso di soggiorno rilasciato”.

Anche per quanto riguarda il permesso di soggiorno rilasciato ai familiari maggiorenni degli stranieri a cui è stato riconosciuto il diritto di asilo ovvero la protezione sussidiaria il Ministero conferma il pagamento della sovrattassa non essendo la legge suscettibile “di interpretazioni di tipo estensivo”.

Passando, infine, alla possibilità del rimborso del contributo versato nei casi di rifiuto del permesso di soggiorno, “il Ministero dell’Economia e Finanze ha prospettato… considerazioni di segno negativo, facendo leva sul carattere di corrispettivo che esso assume in relazione ad un servizio reso dall’Amministrazione su richiesta del cittadinio straniero.”. Niente rimborso, dunque.

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