27 Gen 2025 dispositivi protezione individuale, dpi, edilizia, fillea, protezione del capo, salute sicurezza,
Non si è occupata di un infortunio sul lavoro questa volta la Corte di Cassazione in questa sentenza della III Sezione penale, una delle prime del 2025 avente il numero 1030, ma del ricorso presentato da un datore di lavoro condannato dal Tribunale alla pena di 3.500 € di ammenda perché ritenuto responsabile in ordine ai reati a lui contestati aventi rispettivamente ad oggetto la violazione di due articoli del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro e più precisamente dell’articolo 18, comma 1, lettera f), per avere omesso quale datore di lavoro la fornitura ai propri dipendenti degli strumenti di protezione personale e dell’art. 96 dello stesso decreto legislativo relativo all’obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza.
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