09 Set 2011
di Ciro Spagnulo
E’ una norma, comunque odiosa per l’intenzione vessatoria, che non porterà praticamente nulla nelle casse dello Stato. E’ passata nell’ambito della discussione sulla manovra economica, la proposta dei senatori leghisti Vaccari e Garavaglia che prevede l’introduzione di un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati da stranieri privi di titolo di soggiorno o da lavoratori regolarmente presenti assunti in nero. “L’imposta”, recita la norma, “è dovuta in misura pari al 2% trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo di 3 euro e sono esenti dall’imposta i trasferimenti effettuati da persone fisiche, munite di matricola Inps e codice fiscale». E’ una norma inutile perché gli irregolari già dal 2009 non possono rivolgersi agli istituti bancari, alle agenzie di money transfer e ad altri agenti in attività finanziaria per i trasferimenti di denaro all’estero. Quell’anno, infatti, proprio su proposta leghista, il pacchetto sicurezza inserì l’obbligo, tuttora in vigore, di esibire il permesso di soggiorno per i trasferimenti, obbligo facilmente aggirato rivolgendosi ad amici o ad altri canali informali. Allo stesso modo l’aggireranno gli stranieri regolarmente soggiornanti ma assunti in nero. Nella versione definitiva il provvedimento esclude le transazioni eseguite da cittadini comunitari o indirizzate verso i Paesi UE per le evidenti incompatibilità con le norme europee sulla parità di trattamento dei cittadini e la libera circolazione dei capitali.
Sempre nell’ambito della discussione sulla manovra economica, la Lega ha anche riproposto la fidejussione bancaria per gli immigrati che aprono un’attività in proprio con il fine di garantire i pagamenti di imposte e contributi. Come altre volte la proposta è stata bocciata per le evidenti caratteristiche discriminatorie e di incostituzionalità.
http://www.senato.it/documenti/repository/notizie/2011/maxiemendamento_ddl_2887_07settembre2011.pdf . (la norma si trova a pag. 11 del documento; comma 35octies dell’art. 2)