29 Ago 2014
La Conferenza Stato Regioni ha stabilito le linee guida in materia di tirocini formativi o di orientamento per gli stranieri residenti all’estero. Come si sa, pur non essendo sottoposto al regime dei ‘flussi’, il Governo decide ogni anno il numero di stranieri che possono fare ingresso in Italia per svolgere questo tipo di attività, con le quali è possibile completare in Italia percorsi di formazione professionale intrapresi nel Paese di origine. Possono richiedere tirocinanti solo imprese convenzionate ed enti promotori autorizzati (centri per l’impiego, scuole, università, enti senza scopo di lucro).
Con la le linee guida si cerca di superare i problemi e le ambiguità riscontrati sino ad oggi a causa della diversa titolarità delle competenze (i tirocini sono di competenza regionale e l’immigrazione è di competenza statale).
Il documento definisce tipologie, durata (da tre a dodici mesi) e destinatari dei tirocini, soggetti promotori e ospitanti, con i relativi obblighi, e requisiti di ammissibilità dei progetti.
I progetti devono essere vistati dalle Regioni. Solo dopo tale autorizzazione lo straniero può chiedere alla rappresentanza diplomatico-consolare un visto di ingresso in Italia , il cui rilascio è previsto entro 90 giorni. Una volta in Italia, lo straniero ha diritto a un permesso di soggiorno per motivi di tirocinio.
Una volta terminato il tirocinio, l’interessato può convertire il permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro subordinato, se il datore di lavoro presso cui il tirocinio è stato svolto o altro datore di lavoro siano disposti ad assumerlo con regolare contratto di lavoro. Tale conversione è, però, possibile solo nei limiti della quota stabilita con il decreto flussi.