TRIBUNALE DI BRESCIA.DIRITTO AGLI ASSEGNI PER I FAMILIARI ANCHE PER I PERIODI DI RIENTRO IN PATRIA. IMPORTANTE DECISIONE PURE SULLA CARTA ACQUISTI

28 Nov 2014

 

di CGIL Brescia

I lavoratori stranieri hanno diritto agli assegni familiari per i familiari a carico anche per i periodi nei quali questi sono rientrati in patria. È quanto ha stabilito il Tribunle di Brescia . La vicenda è quella di tre lavoratori (due cingalesi e un pakistano, residenti in Italia da molti anni e titolari del permesso di lungo periodo) dipendenti dello stabilimento bresciano di Iveco che , sospesi dal lavoro e trovatisi a dover mantenere moglie e figli con i soli 1000 euro della cassa integrazione, si sono visti costretti a rimandare temporaneamente la moglie i figli in patria dove hanno frequentato la locale scuola. Il Comune di Brescia rilevata l’assenza dei bimbi dalla scuola della città, ha convocato i padri per chiarimenti temendo una evasione dell’obbligo scolastico e nello stesso tempo ha trasmesso l’informazione all’Inps, il quale ha poi avviato un’azione di recupero delle rilevanti somme pagate come assegni familiari durante il periodo di rientro in patria (in un caso oltre 6000 euro) I lavoratori hanno fatto ricorso al Giudice – con il sostegno della Camera del Lavoro di Brescia e della Fondazione Piccini – chiedendo che venisse loro applicato –in forza della direttiva comunitaria 2009/103- lo stesso trattamento previsto per i cittadini italiani e comunitari per i quali l’Inps ha versa l’assegno familiare anche in relazione ai figli o al coniuge che risiedono all’estero. Il Giudice ha accolto la domanda rilevando che la tesi dell’Inps “è priva di conforto normativo“ dal momento che la legge non richiede necessariamente, neppure per gli stranieri, la presenza dei familiari sul territorio nazionale. Ora Iveco, che aveva trattenuto le somme per conto dell’Inps, dovrà restituire tutte le somme. Sempre nella stessa giornata, il Tribunale del Lavoro ha inoltre condannato l’Inps a pagare a un cittadino Pakistano, rifugiato politico, il contributo di “carta acquisti” (i 40 euro mensili assegnati alle persone disagiate per i generi di prima necessità) relativo all’anno 2009. Il contenzioso nasceva dal fatto che la norma relativa alla carta acquisti prevedeva il riconoscimento del sussidio ai soli cittadini italiani, ma una direttiva comunitaria (alla quale lo Stato italiano si è adeguato solo con una legge del settembre 2013) imponeva invece il riconoscimento ai rifugiati politici dello stesso trattamento previsto per gli italiani e dunque anche ilriconoscimento della carta acquisti. L’INPS, ignorando la direttiva, pretendeva invece di non versare la somma ma anche su questo punto il Giudice ha riconosciuto le ragioni del cittadino pakistano e ha fatto applicazione della norma comunitaria.

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