TRIBUNALE DI MILANO: BENCHÈ FIGLIO DI IRREGOLARI, HA IL DIRITTO DI DIVENTARE ITALIANO PERCHÈ NATO E CRESCIUTO QUI

07 Feb 2015

 

di Ciro Spagnulo

 

E’ nato in Italia e ha il diritto di diventare italiano indipendentemente dalla situazione di irregolarità dei suoi genitori. Il Tribunale di Milano accoglie il ricorso di un giovane filippino contro la decisione del Comune della stessa città di negargli la cittadinanza al compimento del diciottesimo anno di età perché nato da genitori che hanno ottenuto il permesso di soggiorno e l’iscrizione anagrafica (propria e del figlio) due anni dopo la sua nascita.

H. G. nasce a Milano da genitori giunti irregolarmente in Italia in tempi diversi: il padre nel 1991 e la madre proprio l’anno in cui lo partorisce, il 1994. Ottengono il permesso di soggiorno nel 1996, grazie alla ‘sanatoria’ del 1995, e solo nl 1996, dunque, riescono a iscriverlo all’anagrafe. All’età di 18 anni, H. G. riceve dal Comune di Milano una lettera che gli ricorda che entro un anno può esercitare il diritto ad optare per la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4, co.2, L. 91/1992, che riconosce il diritto ai ragazzi nati in Italia da genitori stranieri di diventare cittadini italiani, appena diventati maggiorenni, con una semplice dichiarazione di volontà all’ufficio di stato civile del proprio comune di residenza. Il 7 settembre 2012 H. G. dichiara tale volontà, ma il Comune rigetta la richiesta in quanto “i permessi di soggiorno dei genitori sono stati emessi dopo la nascita dell’interessato”. Ritenuto illegittimo il diniego, il giovane chiede il pronunciamento del Tribunale di Milano, il quale accoglie il suo ricorso.

Il 29 gennaio 2015 i giudici sentenziano che non possono ricadere sui figli le inadempienze dei genitori in materia di iscrizione anagrafica “a fronte di una permanenza effettiva e ininterrotta sul territorio nazionale” e che “l’art. 4 nulla dice in ordine alla condizione giuridica dei genitori naturali, limitandosi a prevedere che lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data, “di tal che non può ritenersi ostativa la circostanza che i genitori non avessero la residenza anagrafica…”.

La sentenza ricorda che tali principi giurisdizionali trovano definitivo riconoscimento nell’art. 33 D.L. n. 69/2013, “volto a neutralizzare eventuali deficienze amministrative concernenti la posizione dei genitori stranieri.” Nel caso di specie, sottolinea la sentenza, è indubbia “l’ininterrotta presenza e residenza” di H. G. sin dalla nascita e, quindi, anche nel periodo antecedente la sua registrazione anagrafica, perché risulta da certificazioni pubbliche di carattere anagrafico, sanitario e scolastico. “Dalla concorrenza dei tre requisiti previsti… dal più volte citato art. 4, co. 2, legge 91, discende quindi il diritto dell’attore all’acquisizione della cittadinanza italiana”.

Ecco, infine, il quadro normativo entro il quale si inserisce la vicenda.

L’art. 4, co. 2, della legge 91/1992 prevede che “Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzione fino al raggiungimento ella maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”.

L”art. 1, co. 2, lett. a), DPR 572/1993, norma regolamentare ed attuativa della disposizione di cui sopra, afferma che ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana “si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia” e in quelle in materia di iscrizione anagrafica”.

La circolare del Ministero dell’Interno n. 22 del 7.11.2007 chiarisce che l’iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano non può considerarsi pregiudizievole ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell‘art. 4, co.2, L. 91/92, ove vi sia documentazione atta a dimostrare l’effettiva presenza dello stesso sul territorio nazionale antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale, etc.). Aggiunge che ciò si rende necessario “al fine di evitare che le omissioni e ritardi relativi a predetti adempimenti spettanti ai soggetti esercenti la patria potestà e non imputabili al minore possano arrecargli danno (..), in armonia con la linea di azione del governo e con l’orientamento in ambito internazionale volti alla tutela primaria degli interessi del minore”.

L’art. 33 del D.L. n. 69/2013 , convertito in L. 98/2013, specifica in applicazione dell’art. 4, co. 2 L. n. 91/1992, che al minore non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della P. A. “ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione“. Leggi

LA SENTENZA

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