TRIBUNALE VERONA: ILLEGITTIMO IL DINIEGO DELLA CARTA AL FAMILIARE PER MANCANZA DELLA RESIDENZA QUINQUENNALE

14 Nov 2013

 

 

di M. Elisabetta Vandelli

Il Tribunale di Verona, sez. III civile, con ordinanza datata 05.05.2013 ha condannato la Questura di Verona al rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo in favore di una cittadina straniera, famigliare di cittadino straniero lungo-soggiornante.

La questione giuridica riguarda l’ applicazione della disciplina prevista dall’ art. 9 del D.Lgs n. 286/1998 così come modificato dall’art. 1 del D.Lgs n.3/2007, con cui è stata data attuazione alla Direttiva 2003/109/ CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo

Con la nuova disciplina, ormai in vigore da ben cinque anni, l’Italia prevede una prassi più favorevole, rispetto al generico disposto della Direttiva comunitaria, in base alla quale il famigliare del cittadino straniero titolare di Permesso di Soggiorno di lungo periodo puo’, a sua volta, richiedere alla Questura competente l’emissione di un titolo di soggiorno identico al proprio per un prossimo congiunto, anche se quest’ultimo non possiede il requisito del soggiorno quinquennale.

La ratio di tale norma è contenuta nel fatto che il famigliare titolare del permesso di lungo soggiorno soddisfa già il requisito della residenza legale di cinque anni, per cui ne consegue che i famigliari, che siano o il coniuge non legalmente separato, o i figli minori o maggiorenni a carico, ovvero gli ascendenti a carico o ultrasessantacinquenni, possono beneficiare del lungo soggiorno del loro congiunto per chiedere il titolo più favorevole.

La prassi delle Questure è costante, invece, nel concedere il lungo soggiorno solo ai cittadini che soddisfano i requisito della residenza quinquennale in Italia, oltre ai presupposti di reddito, alloggio e conoscenza della lingua italiana, contravvenendo al disposto sopra descritto previsto dal Testo Unico in materia di Immigrazione.

In questo contesto si inserisce la pronuncia del Tribunale Civile di Verona che, diversamente, chiamato a pronunciarsi a seguito di ricorso di una cittadina straniera, ha disposto che la Questura dovesse applicare la legge italiana prevista nel caso della ricorrente.

Il citato articolo 9 prevede che il permesso di soggiorno di lungo periodo può essere richiesto dallo straniero che si trova da almeno 5 anni nel territorio italiano e che abbia i requisiti prescritti dal comma 2 anche per i propri familiari, purchè conviventi a carico ma senza richiedere anche per questi il presupposto della permanenza di 5 anni nel territorio nazionale

”.

Al contrario di quanto affermato dalla questura, dunque, la disciplina citata è conforme a quella comunitaria in quanto nella direttiva, all’articolo 13, si prevede che gli stati membri possono rilasciare permessi di soggiorno permanenti oppure di durata illimitata a condizioni migliori rispetto a quelle previste dalla stessa direttiva.

In conclusione risulta illegittimo il provvedimento di diniego del rilascio del Permesso di soggiorno CE per lungosoggiornante, motivato con riferimento al fatto che il richiedente non abbia la permanenza regolare quinquennale in Italia, quando uno dei prossimi congiunti, indicati dall’art. 29 del Testo Unico Immigrazione, sia già titolare di carta di soggiorno. Ne consegue che la legge italiana, chiaramente, prevede che i requisiti richiesti per il titolo di soggiorno in esame devono sussistere solo in capo al “capofamiglia”, mentre i famigliari beneficiano della richiesta fatta “per sé e per i famigliari” dal soggetto legittimato, come espressamente previsto dall’art. 9 del d.ldg. 286/1998 (vedi anche Tar Umbria sent. n. 263/2009)

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