15 Ott 2009
Un’ordinanza del gip di Trieste respinge l’istanza di detenzione cautelare a carico di alcuni passeur .
Il gip di Trieste respinge l’istanza di detenzione cautelare a carico di alcuni presunti passeur perché non può essere acquisita la testimonianza delle persone trafficate senza che questo determini la loro responsabilità penale ai sensi dell’art. 10 bis del d.lgs. n. 287/98, introdotto dalla legge n. 94/2009, e ciò è proibito dal codice di procedura penale.
Nell’ordinanza il giudice penale di Trieste afferma che se lo straniero entrato clandestinamente in Italia sotto la guida del passeur fosse stato esaminato avrebbe dovuto riferire anche fatti concernenti la propria responsabilità penale e ciò è vietato dal codice di procedura penale. In ragione dell’impossibilità a raccogliere la testimonianza delle persone trafficate, l’accusato per il reato di favoreggiamento all’ingresso clandestino è stato dunque rilasciato per mancanza di prove a suo carico che giustifichino una sua detenzione cautelare.
Fonte: “Il Piccolo”, quotidiano di Trieste 8 ottobre 2009
Fonte: Asgi, 14.10.2009