27 Ott 2011
di Elisabetta Vandelli
La segreteria nazionale Ansi – Fnsi ( Associazione nazionale Stampa Interculturale ) aveva segnalato all’ UNAR ( Ufficio Nazionali Anti-discriminazioni Razziali ) la vicenda di una giornalista peruviana che, cresciuta in Italia e residente da anni a Genova, regolarmente soggiornante e iscritta all’Ordine Giornalisti, si era vista negare, dal Tribunale del capoluogo ligure, la registrazione della testata giornalistica, di cui lei avrebbe dovuto assumere la direzione responsabile, in quanto non era titolare di cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, così come stabilito dalla legge sulla stampa del 1948 L. n. 47 del 8.2.1948 ).
L’ UNAR, con parere n. 31 del 26.09.2011, esaminando il caso, evidenziato come tale normativa, nello specifico all’articolo 3, che disciplina quale requisito essenziale per ricoprire il ruolo di direttore responsabile di un periodico quello della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea, si potrebbe ritenere tacitamente abrogata per effetto delle leggi sopravvenute, in particolare ai sensi degli artt. 2 e 43 del Testo Unico sull’Immigrazione.
Infatti, dalla disamina della normativa di riferimento, l’UNAR deduce che la legislazione sulla stampa andrebbe integrata con quella, successiva, del D.LGS. n. 286/1998, che invece parifica al cittadino Italiano il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato nel godimento dei medesimi diritti in materia civili, prevedendo che, allorquando ad un cittadino extracomunitario sia impedito o reso più gravoso l’accesso o l’esercizio dell’attività economica legittimamente intrapresa esclusivamente per ragioni di cittadinanza, si verifichi una compressione dei diritti fondamentali dell’uomo, comportante una discriminazione indiretta del cittadino extracomunitario.
Ad ogni buon conto, l’UNAR afferma che, seguendo la tesi dell’abrogazione tacita della norma sulla stampa, verrebbe meno il risultato discriminatorio.
In tal senso si erano espressi anche i tribunali di Milano e di Brescia che avevano riconosciuto il diritto di due cittadini stranieri ad assumere la direzione responsabile di due testata giornalistiche, in applicazione a quanto sancito in ordine ai diritti inviolabili dell’uomo così come tutelati dalla nostra Carta Costituzionale, in riferimento anche alla normativa internazionale, tra cui gli artt. 19 e 27 del Patto internazionale di New York sui diritti civili e politici, recepito nel nostro ordinamento con la legge 25 ottobre 1977 n. 881/1997, che garantisce agli stranieri extracomunitari, in condizione di parità, i principi della libertà di espressione del pensiero, anche a mezzo stampa, in quanto diritti fondamentale dell’uomo.
Infine, l’UNAR, tenendo conto che ad oggi risultano interpretazioni discordanti della legge sulla stampa, facendo riferimento alla sua Relazione presentata al Parlamento per l’anno 2010, conclude auspicando una riforma normativa nel senso di assicurare la piena parità di trattamento tra i cittadini.
PER SAPERNE DI PIU’:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/unar_parere_31_2011_direttore_periodico.pdf