UNIVERSITÀ. I PAESI CON LE AGEVOLAZIONI

13 Ott 2014

 

Con decreto del 1 agosto 2014 il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la lista aggiornata dei Paesi in via di sviluppo ai cui studenti le Università possono riservare borse di studio o trattamenti di favore, come quote di iscrizione più basse o sconti sul servizio mensa.

Sono 54 i Paesi inclusi nella lista, ovvero: Afganistan; Angola; Bangladesh; Benin; Bhutan; Burkina Faso; Burundi; Cambogia; Central African Rep.; Chad; Comoros; Congo Dem. Rep.; Djibouti; Equatorial Guinea; Eritrea; Ethiopia; Gambia; Guinea; Guinea Bissau; Haiti; Kenya; Kiribati; Korea, Dem. Rep.; Kyrgyz Rep.; Laos; Lesotho; Liberia; Madagascar; Malawi; Mali; Mauritania; Mozambique; Myanmar; Nepal; Niger; Rwanda; Samoa; Sao Tome & Principe; Senegal; Sierra Leone; Solomon Islands; Somalia; South Sudan; Sudan; Tanzania; Tajikistan; Timor-Leste; Togo; Tuvalu; Uganda; Vanuatu; Yemen; Zambia; Zimbabwe.

Per concorrere alle agevolazioni concesse dalle Università occorre la valutazione della condizione economica , ovvero un certificato rilasciato dal consolato italiano “che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale”.

In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una università nel Paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l’università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università. Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane.

Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia. (art.13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001).

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