PERMESSO LAVORO STAGIONALE: POSSIBILE LA CONVERSIONE SIN DAL PRIMO INGRESSO

14 Nov 2013

 

Permesso di soggiorno stagionale: possibile la conversione sin dal primo ingresso. È scritto in una circolare congiunta Interno/Lavoro del 5 novembre 2013 con la quale si forniscono chiarimenti sulla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, secondo quanto disposto dall’articolo 24, comma 4, del D.Lgs. n° 286/1998 che prevede espressamente tale ipotesi di conversione.

In particolare, dopo aver proceduto ad una attenta analisi delle pronunce giurisprudenziali susseguitesi sul tema, la circolare chiarisce che, nei casi di domanda di conversione del permesso di soggiorno, non deve essere accertato l’avvenuto rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine e l’ottenimento del secondo visto di ingresso in Italia per lavoro stagionale. Secondo la Circolare è sufficiente, infatti, che le Direzioni Territoriali del Lavoro e gli Sportelli Unici verifichino la presenza dei requisiti per l’assunzione nell’ambito delle quote di ingresso specificatamente previste per tali conversioni, nonché l’effettiva assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro dell’esistenza di un’idonea comunicazione obbligatoria).

Permesso di soggiorno stagionale: possibile la conversione sin dal primo ingresso. È scritto in una circolare congiunta Interno/Lavoro del 5 novembre 2013 con la quale si forniscono chiarimenti sulla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, secondo quanto disposto dall’articolo 24, comma 4, del D.Lgs. n° 286/1998 che prevede espressamente tale ipotesi di conversione.

In particolare, dopo aver proceduto ad una attenta analisi delle pronunce giurisprudenziali susseguitesi sul tema, la circolare chiarisce che, nei casi di domanda di conversione del permesso di soggiorno, non deve essere accertato l’avvenuto rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine e l’ottenimento del secondo visto di ingresso in Italia per lavoro stagionale. Secondo la Circolare è sufficiente, infatti, che le Direzioni Territoriali del Lavoro e gli Sportelli Unici verifichino la presenza dei requisiti per l’assunzione nell’ambito delle quote di ingresso specificatamente previste per tali conversioni, nonché l’effettiva assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro dell’esistenza di un’idonea comunicazione obbligatoria).

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