CON IL REATO DI TORTURA NIENTE ESPULSIONI VERSO I PAESI A RISCHIO

15 Apr 2015

 

Dopo la condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti umani per le violenze perpetrate dalla polizia nella scuola Diaz durante il G8 di Genova la notte del 21 luglio 2001 e l’invito della stessa Corte a munire l’ordinamento giuridico italiano degli strumenti giuridici in grado di punire adeguatamente i responsabili di atti di tortura o di altri maltrattamenti vietati dall”articolo 3 della Convenzione dei diritti umani, la Camera dei Deputati ha approvato e rimandato al Senato un disegno di legge per adeguarsi.

Contiene anche un articolo dedicato ai cittadini stranieri, che riscrive il primo comma dell’articolo 19 del Testo Unico sull’immigrazione per impedire le espulsioni verso i Paesi a rischio: “In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o oggetto di tortura, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani”.

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