02 Mag 2019 salute sicurezza,
La Corte di Cassazione ha ribadito un proprio orientamento costante, in forza del quale non è dovuto un risarcimento al lavoratore se la sua condotta è stata del tutto avulsa dalla prestazione lavorativa affidatagli, nonché, a fronte di comportamenti abnormi ed imprevedibili (esorbitanti dalla sfera lavorativa governata dal soggetto datoriale al quale può essere attribuibile l’evento).
Per l’esattezza in tali casi il datore di lavoro non è responsabile per gli infortuni occorsi ai dipendenti. Lo è invece quando il sinistro sia riconducibile ad un suo comportamento colpevole, collegato alla violazione di uno specifico obbligo di sicurezza imposto da norme di legge, ovvero, desumibile dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, dall’esperienza o dalla particolarità della mansione, ai sensi dell’art. 2087 c.c.
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