16 Lug 2020 d.lgs. 81/2008, salute sicurezza,
Nelle aziende il servizio di prevenzione e protezione dei rischi (SPP) si può definire come l’insieme delle persone, sistemi e mezzi finalizzato all’attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali dei lavoratori. Composto dal RSPP ( Responsabile del Servizio) e, laddove nominati, dagli ASPP (addetti), i componenti del SPP devono essere in possesso di capacità e requisiti professionali che sono specificati nell’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Ed è lo stesso decreto all’art.33 comma 1 a declinare i vari compiti generali a cui il SPP deve provvedere:
- “all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- a fornire informazioni ai lavoratori”.
Leggi tutto l’articolo (fonte: puntosicuro.it)
- Visita anche la pagina del Dipartimento Salute e Sicurezza della Cgil